Cassazione Penale, Sentenza n. 4622/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza che aveva confermato la condanna per cessione di stupefacente (art. 73 co. 5 d.P.R. 309/1990). Il motivo unico dedotto era il vizio di motivazione circa l'offensività concreta della condotta: la difesa sosteneva che la sostanza sequestrata (gr. 6 di metadone) aveva una capacità drogante effettiva assai ridotta, con principio attivo pari a un terzo della dose media singola ai sensi del Decreto Ministeriale 11/4/2006, e quindi la Corte d'Appello non avrebbe adeguatamente valutato la scarsa pericolosità/efficacia della sostanza in relazione al reato contestato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato ma ha accertato l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (termine massimo di 7 anni e 6 mesi decorso il 9/4/2021) e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio. La Corte ha chiarito che, in presenza di causa di estinzione del reato, non è possibile in Cassazione procedere all'esame pieno dei vizi di motivazione che implicherebbero un rinvio per nuovo esame di merito; non sussistendo elementi assolutamente incontestabili idonei a consentire una pronuncia di assoluzione a norma dell'art. 129 co. 2 c.p.p., la sola via percorribile è l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73 comma 5
Norma incriminatrice applicata per la cessione di sostanze stupefacenti; il fatto contestato è la cessione di 6 grammi di metadone.
codice penale, art. 62, n. 4
Circostanza attenuante ritenuta applicabile in sede di merito (Corte d'Appello aveva già riconosciuto tale attenuante nella decisione impugnata).
Decreto Ministeriale 11 aprile 2006
Richiamato dalla difesa come parametro per determinare la dose media singola e la capacità drogante della sostanza (rilevanza del tenore di principio attivo).
codice di procedura penale, art. 129
Stabilisce l'obbligo di proscioglimento immediato per intervenuta estinzione del reato e disciplina la possibilità di pronunciare l'assoluzione d'ufficio laddove emergano fatti che escludono l'esistenza del reato o la responsabilità dell'imputato; la Corte ha ritenuto che non sussistevano elementi idonei a pronunciare l'assoluzione ex art.129 co.2.
Sezioni Unite, sentenza n. 35490 del 28/05/2009 (Tettannanti)
Principio giurisprudenziale secondo cui in Cassazione, per poter pronunciare l'assoluzione ai sensi dell'art.129 co.2 c.p.p., devono emergere circostanze assolutamente non contestabili che escludano il fatto o la responsabilità; in loro assenza non è possibile sostituire il giudizio di merito.
Sez. 3, n. 35180 del 23/05/2017 (Natale)
Richiamata in motivazione per affermare che la presenza di una causa di estinzione del reato limita la possibilità della Cassazione di sindacare vizi di motivazione e impone l'annullamento senza rinvio quando il reato è estinto.
Massime di principio
- Se, al momento della pronuncia in Cassazione, è intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione, la Corte annulla la sentenza senza rinvio e non può rimandare la causa al giudice di merito: il procedimento si chiude con l'effetto favorevole per l'imputato.
- In presenza di una causa di estinzione del reato, la Corte di Cassazione normalmente non può esaminare nel merito vizi di motivazione che richiederebbero una nuova valutazione probatoria o un nuovo accertamento di fatto, salvo che emergano elementi assolutamente incontestabili che consentano l'assoluzione ai sensi dell'art.129 co.2 c.p.p.
- Per ottenere in Cassazione una pronuncia di assoluzione nonostante l'estinzione per prescrizione, la parte deve dimostrare circostanze incontrovertibili che escludano l'esistenza del fatto o la responsabilità dell'imputato; la mera criticabilità della motivazione di merito non è sufficiente.
- Quando si deduce la scarsa offensività di una sostanza per quantità o tenore di principio attivo, è importante produrre in sede di merito (e sempre documentazione tecnica o perizie) elementi probatori robusti ed esaurienti (analisi chimiche, comparazioni con parametri ministeriali, consulenze) perché tali questioni sono essenzialmente di fatto.
- Gli avvocati difensori dovrebbero monitorare con attenzione i termini di prescrizione e sollevare tempestivamente eccezioni di prescrizione o chiedere provvedimenti processuali che possano impedire l'estinzione del reato; qualora la prescrizione sia comunque intervenuta, il rimedio praticabile in Cassazione è limitato.
- Nel contenzioso sugli stupefacenti, contestazioni basate su ridotte quantità o su bassa concentrazione di principio attivo richiedono prove tecniche specifiche e dettagliate già in sede di primo e secondo grado se si vuole evitare che la questione resti un cavillo motivazionale non decisivo in Cassazione.
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