Cassazione Penale, Sentenza n. 4617/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gallignani, legale rappresentante della R.E.M.P. s.r.l., era stato condannato per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative alle annualità 2013-2014 (art. 2, 2° comma, d.l. 463/1983 conv. L. 638/1983). In cassazione ha proposto tre motivi: (1) carenza di motivazione per il diniego, in appello, della produzione di 12 documenti ai sensi dell'art. 603 c.p.p., idonei a dimostrare la mancanza dell'elemento soggettivo; (2) vizio di violazione di legge e motivazionale per non aver riconosciuto la carenza del dolo e la situazione di forza maggiore/inesigibilità dovuta a mancanza di liquidità (anche in relazione al successivo fallimento); (3) vizio motivazionale sulla determinazione della pena, ritenuta al massimo edittale e con aumenti per continuazione, senza corretta motivazione e senza tener conto delle circostanze favorevoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza per la natura del rito abbreviato condizionato: con tale rito la difesa rinuncia a nuove prove e la rinnovazione ex art. 603 c.p.p. può essere disposta dal giudice solo d'ufficio e solo per assoluta necessità, che non è emersa. Sul secondo motivo la Corte ha confermato l'orientamento consolidato che l'omesso versamento delle ritenute è reato a dolo generico: la scelta consapevole di destinare le risorse al pagamento delle retribuzioni anziché al versamento delle ritenute non esclude il dolo, e lo stato di insolvenza o il successivo fallimento non scusano l'omissione, salvo che si tratti di importi modesti o segmenti episodici. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sulla quantificazione della pena, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e priva di manifesta illogicità: la Corte d'appello ha motivato in relazione all'entità degli importi omessi, alla reiterazione e ai precedenti specifici. Sono state poste a carico del ricorrente le spese e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2, 2° comma, d.l. 463/1983 conv. nella L. 638/1983
Il reato di omesso versamento delle ritenute è ricondotto al dolo generico: si integra con la consapevole scelta di non versare le ritenute trattenute sulle retribuzioni al momento del pagamento.
art. 603 cod. proc. pen.
Prevede la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; nel rito abbreviato condizionato tale potere è esercitabile dal giudice solo d'ufficio e nei limiti dell'assoluta necessità probatoria, non in base a un diritto della parte.
art. 438, comma 5 c.p.p.
Richiama la caratteristica del rito abbreviato per cui la difesa rinuncia, in via definitiva, a chiedere prove diverse da quelle già acquisite o indicate come condizione del giudizio.
art. 441, comma 5 c.p.p.
Richiama limiti all'assunzione di nuove prove in relazione alle forme di giudizio che subordinano il giudizio allo stato degli atti.
art. 45 cod. pen.
Norma richiamata in relazione alla disciplina generale della pena (natura e criterio di determinazione), utilizzata come riferimento nel ragionamento sulla tipizzazione e sulla misura della sanzione.
art. 81 cod. pen.
Richiesta nei motivi di ricorso riguardanti l'aumento per continuazione; la Corte ha ritenuto che l'applicazione dell'aumento rientri nella discrezionalità del giudice di merito e non fosse viziata da manifesta illogicità.
Massime di principio
- Nel rito abbreviato (anche condizionato) la difesa rinuncia in via definitiva alla raccolta di prove ulteriori: le richieste di rinnovazione istruttoria sono sottoposte alla valutazione discrezionale del giudice e possono essere accolte solo per assoluta necessità probatoria.
- L'omesso versamento delle ritenute previdenziali/assistenziali è reato a dolo generico: la scelta consapevole di destinare le risorse al pagamento delle retribuzioni invece che al versamento delle ritenute non esclude il dolo, salvo che si tratti di importi modesti o inadempienze episodiche.
- La mera situazione di illiquidità o il successivo fallimento della società non costituiscono di per sé causa di non punibilità per l'omesso versamento delle ritenute; è necessario fornire prove concrete e pertinenti che dimostrino l'impossibilità oggettiva e contemporanea di adempiere.
- La quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e del giudice d'appello: in cassazione può essere sindacata solo se sussiste manifesta illogicità o contraddizione nella motivazione.
- Per contestare con successo in cassazione la mancata acquisizione di prove in sede di appello con rito abbreviato è necessario dimostrare l'esistenza di un'assoluta necessità probatoria e la rilevanza decisiva degli elementi richiesti, con indicazioni concrete e pertinenti al fatto contestato.
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