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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4624/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro la sentenza di patteggiamento del GIP del Tribunale di Varese (16/06/2021) che aveva applicato a Younes la pena concordata di 3 anni e 4 mesi e una multa di euro 14.000 per reati in materia di stupefacenti (artt. 81, 110 c.p.; art. 73 d.P.R. n. 309/1990). Due motivi: 1) errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che il reato doveva essere riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 in ragione del ruolo effettivo dell'imputato; 2) illegittimità della misura di sicurezza dell'espulsione a pena espiata, per presunta errata valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e per non aver tenuto conto di elementi di reinserimento (permesso di soggiorno, lavoro regolare, modifica della misura cautelare).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la censura sulla qualificazione giuridica poteva essere valutata in cassazione solo se si trattasse di errore manifesto; nel caso concreto non è emerso un evidente error in iudicando e la motivazione del GIP risultava aderente agli atti e al tenore dell'imputazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifesta infondatezza: il Tribunale aveva effettuato il necessario e motivato accertamento della pericolosità sociale anche nella sentenza di patteggiamento, come richiesto dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, giustificando l'applicazione dell'espulsione ai sensi dell'art. 86 d.P.R. n. 309/1990. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    procedura di patteggiamento

    La sentenza di patteggiamento è valida ma non esime il giudice dall'eseguire gli accertamenti richiesti dalla legge, compresa la motivazione sulla pericolosità sociale quando rilevante

  • artt. 81 e 110 cod. pen.

    concorso di persone e concorso materiale o morale

    Norme richiamate per la configurazione della responsabilità penale riferita al fatto contestato

  • art. 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. n. 309/1990

    illecito in materia di stupefacenti; comma 5 richiamato dal ricorrente

    Art. 73 disciplina le fattispecie di reato relative agli stupefacenti; la Corte ricorda che la riqualificazione va valutata con margini di opinabilità e può essere censurata in cassazione solo se ricorre errore manifesto

  • art. 86, primo comma, d.P.R. n. 309/1990

    espulsione dello straniero a pena espiata

    Prevede la misura di sicurezza dell'espulsione; la Corte afferma che l'applicazione richiede un motivato accertamento della pericolosità sociale anche in caso di patteggiamento

  • art. 133 cod. pen.

    criteri per l'applicazione della pena

    Richiamato dal ricorrente come criterio valutativo della pericolosità e del reinserimento; la Corte osserva che la valutazione di tali criteri è di merito e non censurabile in cassazione se non per errore manifesto

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 103/2017)

    limiti al ricorso per cassazione sulla qualificazione giuridica

    Limita la possibilità di dedurre in Cassazione l'erronea qualificazione giuridica del fatto ai soli casi di errore manifesto, escludendo le censure di valutazione che non risultino evidenti dal provvedimento impugnato

  • sentenza Corte costituzionale n. 58 del 1995

    esigenza di accertamento della pericolosità anche nel patteggiamento

    Stabilisce che il giudice deve accertare e motivare la pericolosità sociale dello straniero prima di applicare l'espulsione, anche quando la pronuncia deriva da un patteggiamento

  • art. 616 cod. proc. pen.

    conseguenze dell'inammissibilità del ricorso

    Consente la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se non si ravvisa assenza di colpa, all'ulteriore sanzione pecuniaria

  • sentenza Corte Cost. n. 186 del 13/6/2000

    assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    Richiamata per stabilire quando non debbano applicarsi sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per escludere la sanzione

Massime di principio

  • La censura in Cassazione sulla errata qualificazione giuridica del fatto è ammessa solo per errore manifesto; se la diversa qualificazione presenta margini di opinabilità, la censura è inammissibile
  • Anche in sentenze di patteggiamento il giudice è obbligato a un motivato accertamento della pericolosità sociale quando l'applicazione della pena comporta una misura di sicurezza come l'espulsione
  • Elementi di reinserimento sociale (permesso di soggiorno, lavoro regolare, modifiche misure cautelari) sono rilevanti ma non automaticamente determinanti: il giudice di merito valuta la loro incidenza sulla pericolosità e tale valutazione è difficilmente sindacabile in cassazione se motivata
  • Le questioni di valutazione dei fatti e della prova restano di competenza del giudice di merito; la cassazione interveniene solo in presenza di vizi di diritto o di errori manifesti
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria salvo che si provi l'assenza di colpa

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