Cassazione Civile, Ordinanza n. 16777/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da due ordinanze-ingiunzione irrogate dalla Provincia per violazioni ambientali connesse alla gestione delle acque di vegetazione prodotte nella campagna olearia 2004/2005. La prima sanzione riguardava l’omessa compilazione del formulario di trasporto per la movimentazione di tali acque; la seconda l’omessa annotazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti, qualificati come rifiuti non pericolosi. L’interessato propose opposizione davanti al Tribunale, che la rigettò; la Corte d’appello confermò. In cassazione furono dedotti quattro motivi: 1) violazione della disciplina sulle acque di vegetazione e della L. n. 574/1996, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente negato la prova dell’utilizzazione agronomica delle acque e che non fosse stato accertato un abbandono incontrollato; 2) violazione delle norme sul formulario, assumendo che non vi fosse stata una movimentazione del rifiuto, essendo le acque state solo stoccate in una vasca di decantazione; 3) violazione delle norme sull’esonero dagli obblighi di registrazione per l’imprenditore artigiano e degli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c. e 23 L. n. 689/1981, sostenendo che la visura camerale attestante l’assenza di dipendenti fosse sufficiente a provare il requisito per l’esonero; 4) violazione delle norme sul trasporto del rifiuto, contestando che la Corte avesse qualificato come trasporto una semplice presenza di acque di vegetazione in vasca di decantazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che la visura camerale non era sufficiente a provare, da sola, il requisito occupazionale richiesto per l’esonero dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi, essendo necessaria prova concreta dell’organizzazione dell’attività e dell’assenza di dipendenti. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che, ai fini delle sanzioni contestate, non era necessario accertare l’effettivo abbandono incontrollato o l’effettiva esecuzione della movimentazione del rifiuto, poiché le violazioni riguardavano l’omissione degli adempimenti formali di registrazione e tracciamento. Condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D. Lgs. n. 22 del 1997, art. 11
l’esonero dagli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico per l’imprenditore artigiano richiede la prova concreta dei presupposti di fatto, non bastando la sola visura camerale.
D. Lgs. n. 22 del 1997, art. 12
sanziona l’omessa annotazione dei rifiuti nel registro di carico e scarico; la violazione attiene all’inadempimento formale necessario al tracciamento.
D. Lgs. n. 22 del 1997, art. 15
riguarda l’obbligo di compilazione del formulario di trasporto per la movimentazione dei rifiuti.
D. Lgs. n. 22 del 1997, art. 52
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina sanzionatoria sulla movimentazione dei rifiuti.
D. Lgs. n. 22 del 1997, art. 52
richiamato in relazione alla disciplina sanzionatoria sul trasporto di rifiuti non pericolosi.
L. 11 novembre 1996, n. 574, art. 1
consente l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione solo se residuate dalla lavorazione meccanica delle olive, non trattate e non additivate, mediante spandimento controllato su terreni agricoli.
L. 11 novembre 1996, n. 574, art. 2
subordina l’utilizzazione agronomica al rispetto di specifici limiti quantitativi per ettaro e per anno.
L. 11 novembre 1996, n. 574, art. 4
richiede che lo spandimento sia tecnicamente corretto, con distribuzione e incorporazione idonee a evitare ruscellamento e pericoli ambientali.
invocato dal ricorrente in tema di valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta volta a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto.
invocato in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto non assolto l’onere probatorio sul requisito per l’esonero e sull’utilizzazione agronomica.
richiamato dal ricorrente nel quadro dell’opposizione a sanzioni amministrative.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
utilizzato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- In materia di obblighi di tracciabilità dei rifiuti, le sanzioni per omessa tenuta del registro e omessa compilazione del formulario colpiscono l’inadempimento degli adempimenti formali, non essendo necessario che sia provato anche l’effettivo abbandono incontrollato o la materiale movimentazione del rifiuto.
- L’esonero dagli obblighi documentali previsto per l’imprenditore artigiano richiede una prova concreta dei presupposti di fatto richiesti dalla norma; una semplice visura camerale, in quanto dato formale e auto-riferito, non basta a dimostrare l’assenza dei dipendenti o l’organizzazione dell’attività.
- L’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi è lecita solo entro un regime legale rigoroso, che impone limiti quantitativi, modalità tecniche di spandimento e assenza di effetti pregiudizievoli sull’ambiente; fuori da tali condizioni, non può presumersi la liceità della gestione.
- In sede di legittimità, non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di ricostruzione alternativa del fatto, perché l’apprezzamento delle risultanze istruttorie appartiene al giudice di merito.
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