LEGGE 11 novembre 1996, n. 574
Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDisciplina lo spandimento agronomico delle acque di vegetazione e delle sanse umide da frantoi: consentito su terreni agricoli previa comunicazione al sindaco con relazione tecnica; limiti annuali 50 m3/ha (frantoi tradizionali) e 80 m3/ha (continuo); divieti vicino a captazioni, centri abitati, colture orticole e su falde a profondità <10 m; stoccaggio massimo 30 giorni; prevede sanzioni amministrative e piani regionali. La Corte costituzionale (1997) ha limitato l'applicazione immediata nelle province autonome di Trento e Bolzano. Nella pratica la materia è stata in larga parte integrata/soppiantata dalla successiva normativa ambientale (es. D.Lgs. 152/2006) e da regolamentazione regionale.
Utilizzazione agronomica di acque di vegetazione e sanse umide da frantoi oleari
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