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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05157/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (mutuatari)

La controversia

Tre soggetti, già parti di un contratto di mutuo ipotecario, hanno convenuto in giudizio la banca chiedendo, in via principale, la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori pattuiti nel contratto e la conseguente ripetizione dell'indebito; in subordine, hanno chiesto dichiararsi la nullità del mutuo per indeterminatezza dell'oggetto, in relazione alla clausola che prevedeva un tasso alternativo in caso di venir meno del parametro del tasso corrispettivo; ulteriormente in via gradata, hanno domandato la nullità della clausola sugli interessi per mancata indicazione del TAE. Il Tribunale ha respinto le domande e la Corte d'appello ha confermato. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato: 1) violazione degli artt. 1815, comma 2, e 644, comma 1, c.p., oltre che della L. n. 108/1996 e della L. n. 24/2001, sostenendo che gli interessi moratori debbano essere inclusi nella verifica del superamento del tasso soglia e che, se usurari, non siano dovuti né interessi moratori né corrispettivi; 2) violazione dell'art. 117 t.u.b. e dell'art. 6 della delibera CICR 9 febbraio 2000, per la mancata indicazione del TAE nel contratto; 3) violazione degli artt. 61 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per il mancato accoglimento dell'istanza di CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso l'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori e avesse altresì valorizzato in modo non decisivo la mancata allegazione del pagamento di interessi di mora, perché l'interesse ad agire per l'accertamento dell'usurarietà sussiste anche durante il rapporto. Ha invece respinto il secondo motivo, osservando che l'obbligo di indicare il TAE nella disciplina CICR del 2000 opera solo nei casi in cui sia prevista capitalizzazione infrannuale, mentre nel contratto in esame la capitalizzazione era espressamente esclusa; il richiamo all'art. 117 t.u.b. è stato ritenuto non utile in un caso in cui non vi era anatocismo convenuto. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    L'accertamento dell'usurarietà degli interessi pattuiti comporta l'applicazione della sanzione della non debenza degli interessi usurari, secondo la ricostruzione accolta dalla Corte richiamando il precedente delle Sezioni Unite.

  • art. 644, comma 1, c.p.

    È richiamato come parametro della disciplina antiusura applicabile anche agli interessi moratori.

  • L. n. 108/1996

    La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; il tasso soglia va individuato secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza richiamata dalla Corte.

  • L. n. 24/2001

    È evocata dai ricorrenti tra le fonti della disciplina antiusura, senza autonoma specificazione decisoria nel provvedimento.

  • art. 117 t.u.b.

    L'obbligo di indicare tasso e condizioni praticate non è stato ritenuto violato nel caso concreto, poiché la capitalizzazione era stata esclusa contrattualmente.

  • art. 6 delib. CICR del 9 febbraio 2000

    "Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione"

    L'indicazione del TAE è dovuta solo se il contratto prevede capitalizzazione infrannuale; se la capitalizzazione è esclusa, la prescrizione non trova applicazione.

  • art. 61 c.p.c.

    È richiamato solo in relazione alla censura sul mancato ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio, motivo poi assorbito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È richiamato solo per la censura di motivazione relativa alla mancata nomina del CTU, dichiarata assorbita.

  • art. 1224, comma 1, c.c.

    In caso di accertata usurarietà degli interessi moratori, il debitore è tenuto nella misura degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti, secondo il richiamo effettuato dalla Corte.

  • art. 2, comma 1, L. n. 108/1996

    I decreti ministeriali rilevanti ai fini del tasso soglia possono essere utilizzati anche quando non contemplino espressamente la maggiorazione media degli interessi moratori, secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 2, comma 4, L. n. 108/1996

    Viene richiamato quale fonte dell'ulteriore margine di tolleranza da considerare nel calcolo del tasso soglia.

Massime di principio

  • La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori: ai fini della verifica del superamento del tasso soglia non rileva la distinzione ontologica tra interessi corrispettivi e moratori.
  • L'interesse ad agire per l'accertamento dell'usurarietà degli interessi di mora sussiste anche durante lo svolgimento del rapporto e non presuppone la già avvenuta corresponsione di interessi moratori.
  • Se il contratto di finanziamento esclude la capitalizzazione infrannuale, non sussiste l'obbligo di indicare il TAE previsto dalla delibera CICR del 2000; la relativa censura è quindi infondata.
  • Quando è accertata l'usurarietà degli interessi moratori, la sanzione opera nei limiti e secondo il meccanismo ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte, con applicazione della disciplina dell'art. 1815, comma 2, c.c. e del criterio di riconduzione alla misura lecita dei corrispettivi convenuti.

Come è indicizzato

MaterieMutuoAnatocismoUsura bancaria
RamiBancario e finanziario
SottomaterieInteressi usurariEstinzione anticipata
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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