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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36435/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a un verbale di accertamento per violazione del Codice della strada, contestata perché il veicolo sarebbe entrato in una zona a traffico limitato senza autorizzazione. L'opponente sosteneva che, al momento dell'accertamento, l'autovettura fosse al servizio di una persona disabile titolare di permesso e che fosse stato esposto il relativo contrassegno. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo non provati questi fatti. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 112, 111, 115 e 116 c.p.c., dell'art. 257-bis c.c. e dell'art. 381 disp. att. cod. strada in relazione all'art. 188 cod. strada, lamentando: 1) extrapetizione, perché il giudice avrebbe deciso su ragioni non dedotte dall'amministrazione; 2) violazione del principio di non contestazione, perché la titolarità del permesso disabili e la presenza a bordo del beneficiario sarebbero state circostanze non contestate; 3) erronea valutazione delle prove, in particolare della dichiarazione scritta del passeggero disabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di extrapetizione, perché la decisione di merito si era basata sulla mancanza di prova dei fatti allegati dall'opponente, e non su una causa nuova introdotta dal giudice. Ha respinto anche la doglianza sul principio di non contestazione, osservando che l'infrazione era stata accertata con dispositivo elettronico e che, trattandosi di circostanze non rientranti nella sfera di conoscenza dell'amministrazione per assenza degli agenti accertatori, la mancata contestazione non esonerava il ricorrente dall'onere probatorio. È stata dichiarata inammissibile la critica alla valutazione delle prove, perché la ritenuta inidoneità della dichiarazione del passeggero disabile attiene al giudizio di merito, non sindacabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è infondata quando il giudice decide sulla mancata prova dei fatti costitutivi allegati dalla parte e non su ragioni estranee alla domanda o alle difese.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali denunciate, senza una specifica autonoma elaborazione nel testo.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione non opera in modo automatico su fatti non rientranti nella conoscenza della controparte, specie se l'accertamento è avvenuto tramite rilevazione elettronica.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione di idoneità degli elementi probatori è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti.

  • art. 257-bis c.c.

    Norma richiamata dal ricorrente senza che il testo fornisca una specifica applicazione autonoma della Corte.

  • art. 381 disp. att. codice della strada

    Richiamato in relazione alla disciplina dell'accertamento della violazione, ma senza una specifica esegesi autonoma.

  • art. 188 codice della strada

    La deroga per il trasporto di persona disabile richiede prova dei presupposti invocati dall'opponente, inclusa la riferibilità del veicolo al servizio del soggetto munito di permesso e la corrispondente esposizione del contrassegno.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di opposizione a verbale per accesso in ZTL, chi invoca l'esenzione prevista per il trasporto di persona disabile deve provare i presupposti di fatto dell'esenzione, non essendo sufficiente una mera allegazione non dimostrata.
  • Il principio di non contestazione non dispensa dalla prova quando i fatti dedotti non rientrano nella sfera di conoscenza della controparte, come nelle violazioni accertate con strumenti elettronici e in assenza degli agenti accertatori.
  • Non ricorre ultrapetizione se il giudice rigetta la domanda per difetto di prova dei fatti costitutivi allegati, poiché tale rilievo resta interno al thema decidendum.
  • La valutazione circa l'idoneità e la sufficienza delle prove appartiene al giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione sotto forma di censura sulla motivazione o sulla lettura degli elementi istruttori.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileEsecuzioniObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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