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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36155/2024 del 27/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta dal difensore contro il decreto di rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva ritenuto il difensore privo di legittimazione ad impugnare in proprio e aveva fatto riferimento a precedenti di diritto civile/tributario e alla disciplina del procedimento di liquidazione degli onorari (art.702‑bis c.p.c.), oltre a considerare carente la documentazione (copia codice fiscale e documento d'identità). Il ricorrente ha dedotto violazione di legge degli artt.99 d.P.R. n.115/2002 e degli artt.99, 571, comma 3 e 613 c.p.p., sostenendo che, in ambito penale, al difensore spetta un potere di impugnazione autonomo e che per proporre il reclamo è sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore, non la procura speciale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto infondata l'applicazione delle sole norme sul procedimento di liquidazione (art.702‑bis c.p.c.) nel senso adottato dal Tribunale, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, sent. Graziano) che riconosce al difensore, anche nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, una titolarità di impugnazione autonoma e parallela rispetto all'imputato. Ha inoltre richiamato la successiva giurisprudenza che ritiene sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore per proporre il reclamo. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Torino per il prosieguo.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.99

    Stabilisce il rito speciale per l'opposizione al decreto di rigetto dell'ammissione al patrocinio; rinvio al procedimento per la liquidazione degli onorari, ma la Corte interpreta tale richiamo coordinandolo con le regole penali di impugnazione quando il procedimento originario è penale.

  • d.lgs. 1 settembre 2011, n.150, art.14

    Tipizza i procedimenti relativi alle liquidazioni degli onorari rinviando all'art.702‑bis e ss. c.p.c.; richiamo normativo che però non esclude l'applicazione coordinata delle norme penali in materia di impugnazioni quando l'istanza nasce nel processo penale.

  • codice di procedura civile, art.702‑bis e ss.

    Disciplina il procedimento sommario di cognizione per la liquidazione degli onorari; la Corte chiarisce che tale disciplina non può essere applicata in modo da escludere i profili specifici del procedimento incidentale penale, in particolare la posizione del difensore in termini di impugnazione autonoma.

  • codice di procedura penale, artt.99, 571 comma 3 e 613

    Articoli richiamati per delineare la titolarità di impugnazione del difensore nel processo penale; la Corte ritiene che, in ragione dell'incidentalità del procedimento per l'ammissione al patrocinio, vada coordinata l'applicazione di queste norme con l'art.99 del d.P.R. 115/2002 per riconoscere al difensore un potere di impugnazione autonomo.

  • Sezioni Unite penali, sent. n.30181 del 24/05/2004 (Graziano)

    Giurisprudenza di riferimento che ha qualificato il procedimento per l'ammissione al patrocinio come procedimento collaterale e ha riconosciuto al difensore la titolarità di un'impugnazione autonoma e parallela rispetto a quella dell'imputato.

  • Giurisprudenza di legittimità successiva (es. Sez.4 n.13230/2022, n.48793/2019, n.15197/2017)

    Ha affermato che, ai fini del reclamo ex art.99 d.P.R. 115/2002, è sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore e non è necessaria la procura speciale ex art.122 c.p.p., confermando il potere autonomo di impugnazione del difensore.

Massime di principio

  • Nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato promosso nell'ambito di un processo penale va riconosciuta al difensore una capacità di impugnazione autonoma e parallela rispetto all'imputato; pertanto il difensore può proporre opposizione/reclamo in proprio.
  • Per proporre il reclamo/opposizione in materia di spese di giustizia nel processo penale è in genere sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore; non è sempre richiesta la procura speciale ai sensi dell'art.122 c.p.p.
  • La richiamata disciplina civilistica del procedimento sommario di liquidazione (art.702‑bis c.p.c. e ss.) va coordinata con le norme penali applicabili: non può essere usata per escludere automatismi processuali propri del rito penale, in particolare riguardo alla legittimazione del difensore.
  • Se un provvedimento di rigetto è motivato da carenze documentali (es. mancanza di copia del codice fiscale o documento), il giudice deve valutare la possibilità di integrazione e non dichiarare sommariamente l'inammissibilità quando è probabile che il difensore abbia già depositato o possa integrare la documentazione.
  • In caso di dichiarata inammissibilità fondata su un'errata applicazione di norme o di precedenti, è possibile il ricorso in Cassazione che può annullare il provvedimento e disporre la rimessione degli atti per il prosieguo.

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