Cassazione Penale, Sentenza n. 36108/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per ricusazione proposto dall'avv. Luigi Natalizia nell'interesse di Denise Mongelli, per presunta parzialità del giudice Marco Bilotta. La ricorrente sostiene che il giudice, in altra pronuncia, aveva espresso valutazioni che avrebbero anticipato il suo convincimento circa l'esistenza di operazioni 'concertate' tra società riconducibili allo stesso nucleo familiare (Ferrante, Iannuzzi, Mongelli), con conseguente esclusione delle attenuanti generiche per Gianna Iannuzzi; tale esternazione sarebbe prova di precognizione e pregiudizio nei confronti della Mongelli, nonostante l'assenza di collegamento probatorio diretto tra i procedimenti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e manifestamente infondato. La Corte ha spiegato che: i procedimenti riguardano pur fatti comuni nell'ambito degli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, ma le fatture contestate alla Mongelli sono ulteriori e diverse rispetto a quelle oggetto della condanna della Iannuzzi; le osservazioni del giudice Bilotta nella sentenza relativa alla Iannuzzi non travalicano la specifica valutazione di quella posizione e non costituiscono indebita manifestazione di convincimento rispetto alla posizione della Mongelli. La frase citata era espressa in termini dubitativi ('pare') e risultava subordinata ad altri elementi motivanti (reiterazione, intensità del dolo, gravità). La ricorrente non ha inoltre contestato compiutamente tutti i punti della motivazione della Corte territoriale, rendendo il ricorso parzialmente generico e quindi inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (in via equitativa, tenuto conto della sentenza Corte cost. n.186/2000).
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma che disciplina il reato contestato (frazioni tributarie connesse all'emissione di fatture per operazioni inesistenti). In questo giudizio è indicata come titolo di accusa contro la Mongelli; la Corte osserva che, pur trattandosi dello stesso tipo di reato, le fatture e le contestazioni sono distinte tra i procedimenti.
art. 37 cod. proc. pen.
Prevede le ipotesi di ricusazione del giudice (precognizione, pregiudizio ecc.). La Corte ha ritenuto che non ricorressero le condizioni di indebito convincimento o esternazione disancorata dall'esercizio delle funzioni, necessari per la ricusazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'addebito delle spese processuali in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di questa norma.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla possibilità di imporre il versamento alla Cassa delle Ammende solo se non si ritiene che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte d'appello ha comunque disposto un versamento equitativo di euro 3.000,00.
Massime di principio
- La mera affermazione del giudice in un'altra sentenza non determina automaticamente la ricusazione: occorre che l'esternazione costituisca una manifestazione di convincimento disancorata dall'esercizio delle funzioni e diretta a pregiudicare la valutazione della medesima posizione processuale.
- Per giustificare la ricusazione è necessaria una connessione oggettiva e specifica tra le dichiarazioni contestate e la posizione dell'imputato: osservazioni generiche, dubitative o incidentali (es. 'pare') hanno peso limitato se non sorrette da elementi che dimostrino un pregiudizio concreto.
- Se i fatti o le fatture contestate in procedimenti diversi sono specificamente distinti, la valutazione formulata in un processo non necessariamente incide su un altro; occorre dimostrare che vi sia stata una valutazione identica o sovrapponibile dei medesimi elementi probatori.
- Chi propone ricorso di ricusazione deve confrontarsi con tutti i punti della motivazione avversa: censure parziali o non approfondite rischiano di rendere il ricorso inammissibile.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile il giudice può condannare la parte alle spese e, in casi previsti, disporre il versamento alla Cassa delle Ammende, salvo che non risulti colpa grave nel proporre il ricorso.
- Nelle valutazioni sulla sussistenza di precognizione o pregiudizio, assume rilievo anche la forma e il contenuto delle affermazioni: giudizi motivati, ancorati a specifici elementi processuali, sono difficilmente convertibili in prova di parzialità.
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