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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36106/2024 del 27/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, proprietaria del quadro denominato "Testa di donna dai capelli rossi", ha chiesto la restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio nell'ambito di un procedimento per messa in circolazione di opere d'arte contraffatte. Il Tribunale di Genova, pur avendo assolto gli imputati e avendo nella sentenza affermato con "tranquillizzante certezza" l'autenticità dell'opera, aveva disposto la restituzione generale dei beni ma non aveva concretamente restituito il quadro alla ricorrente, ritenendo invece sospenderne l'efficacia fino al passaggio in giudicato della sentenza. La ricorrente ha impugnato l'ordinanza di rigetto dell'istanza di restituzione sostenendo: violazione di legge e illogicità della motivazione (poiché la sentenza affermerebbe l'autenticità dell'opera e quindi l'assenza di rilevanza probatoria), illegittimità del parere del Pm acquisito dal Tribunale, mancanza di motivazione circa la persistenza delle esigenze probatorie, trattamento difforme rispetto ad altri reperti già restituiti, e violazione del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili o infondati diversi motivi perché attengono a profili motivazionali non sindacabili in cassazione (art. 325 c.p.p.), ha affermato che l'efficacia della precedente disposizione di restituzione è subordinata alla cessazione delle esigenze probatorie ai sensi dell'art. 262, comma 1, c.p.p., e che il mantenimento del sequestro è giustificato finché permane una ragionevole esigenza istruttoria, soprattutto in materia di presunte opere d'arte contraffatte dove la materialità dell'opera ha valore probatorio intrinseco. Ha ritenuto legittimo il coinvolgimento del Pm e la competenza del giudice che ancora aveva la disponibilità degli atti. Ha inoltre sottolineato il bilanciamento tra diritto di proprietà del terzo e interesse pubblico alla prova, applicando il principio di proporzionalità. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 42/2004, art. 178, commi 1, lett. B) e 2

    Norma richiamata quale titolo della contestazione relativa alla messa in circolazione di opere d'arte contraffatte; nella sentenza di merito i due imputati erano stati assolti rispetto a tali contestazioni.

  • Codice di procedura penale, art. 262, comma 1

    Prevede che la restituzione dei beni sequestrati a fini probatori è subordinata alla cessazione delle esigenze istruttorie: la Corte ha richiamato tale disposizione per ritenere legittimo il mantenimento del sequestro fino all'accertamento definitivo delle esigenze probatorie.

  • Codice di procedura penale, art. 325, comma 1

    Limita il sindacato in Cassazione ai soli vizi di violazione di legge (non sostitutivo della valutazione motivazionale): la Corte ha escluso l'ammissibilità di censure basate su presunta manifesta illogicità della motivazione.

  • Codice di procedura penale, art. 263, comma 4

    Richiama la competenza del Pm nella fase delle indagini preliminari: la Corte ha ritenuto legittimo che il Pm sia stato chiamato a esprimere un parere sulla persistenza delle esigenze probatorie.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • La richiesta di restituzione di un bene sottoposto a sequestro probatorio è subordinata alla cessazione delle esigenze istruttorie: anche se in primo grado si afferma l'autenticità dell'opera, la restituzione può essere sospesa fino alla definitiva conclusione del procedimento se sussiste ancora una ragionevole necessità probatoria.
  • In Cassazione è molto limitato il sindacato sulle motivazioni dei provvedimenti di sequestro: sono ammissibili i ricorsi per violazione di legge, non le semplici censure sulla logica o adeguatezza della motivazione, salvo che sia prospettata una specifica violazione normativa.
  • Il fatto che il proprietario del bene non sia imputato non esclude la possibilità di mantenere il sequestro, purché sia dimostrata (con motivazione adeguata ma proporzionata alla natura del bene) la rilevanza probatoria della cosa rispetto al reato contestato.
  • Nei casi di presunta contraffazione di opere d'arte la materialità dell'opera ha spesso una valenza probatoria intrinseca che giustifica un onere motivazionale meno esteso (formulazioni più sintetiche possono essere accettate), sempre nel rispetto del principio di proporzionalità tra limitazione della proprietà e finalità investigativa.
  • Il giudice che dispone sulla restituzione può legittimamente acquisire il parere del Pm e decidere anche se è lo stesso magistrato che ha trattato il procedimento, purché risulti la disponibilità degli atti; la competenza operativa non è esclusa dal fatto di aver già pronunciato sentenza se permane la disponibilità documentale.

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