Cassazione Penale, Sentenza n. 36105/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze del 30/01/2023 che aveva respinto l'istanza di riparazione per errore giudiziario dopo che, condannato per il reato previsto dall'art. 416-bis c.p. (associazione finalizzata a rapine) e poi assolto in sede di revisione, il ricorrente aveva chiesto l'indennizzo. Il ricorrente deduceva: mancato rispetto del dictum della Cassazione e mancato riesame integrale, condanna fondata su sospetti e illazioni e mancata indicazione dei comportamenti gravemente colposi che avrebbero escluso l'indennizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che la Corte d'appello di Firenze, nel riesame disposto dalla Cassazione, aveva adeguatamente motivato la sussistenza di colpa grave ostativa alla riparazione: Contena aveva fornito ripetuto contributo al programma criminoso (sopralluoghi, logistica, conversazioni con i correi, frequentazioni con soggetti definitivamente condannati, rifiuto di spiegazioni alternative), elementi che hanno collegato il suo comportamento all'errore giudiziario. L'assoluzione in sede di revisione è avvenuta per l'assoluzione degli altri concorrenti (venuta meno la pluralità dei partecipanti) e non per nuove emergenze probatorie, fatto questo irrilevante rispetto alla valutazione della colpa grave. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero dell'Economia e Finanze, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'associazione per delinquere finalizzata a specifici reati (qui rapine). Nel giudizio è il capo di imputazione che ha originato la condanna e la successiva revisione; la valutazione della partecipazione dell'imputato a tale associazione è centrale per stabilire se la sua condotta integri colpa grave ovvero non.
Norma processuale che consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; qui è stato richiamato per imporre al ricorrente l'onere delle spese del procedimento.
Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle Ammende; indica principi utili per sanzionare ricorsi presentati senza che ricorra colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. 3, n. 25653 del 11/05/2022; Sez. 4, n. 10195 del 16/01/2020)
Richiami giurisprudenziali che affermano il principio secondo cui la riparazione per errore giudiziario richiede la prova di una colpa grave specifica che abbia causato l'errore e non il mero concorso nella sua verificazione; la giurisprudenza è utilizzata per definire il corretto standard di prova e il nesso eziologico necessario.
Massime di principio
- La riparazione per errore giudiziario (diversa dall'indennizzo per ingiusta detenzione) richiede la prova di una colpa grave dell'interessato che abbia specificamente causato l'errore giudiziario; non basta il semplice concorso o la presenza di sospetti.
- Comportamenti quali contributi ripetuti all'organizzazione (sopralluoghi, logistica, conversazioni operative), frequentazioni con soggetti definitivamente condannati, ammissioni parziali e/o rifiuto di fornire spiegazioni alternative possono integrare la colpa grave ostativa all'indennizzo.
- L'assoluzione in sede di revisione determinata dall'assoluzione di altri concorrenti (venuta meno della pluralità) non annulla automaticamente la valutazione, ai fini della riparazione, della responsabilità colposa del singolo; sono rilevanti i comportamenti individuali precedenti e il nesso eziologico con l'errore.
- Il ricorrente ha l'onere di dimostrare l'assenza di tale colpa grave; in sua mancanza il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile e imporre spese e somme a titolo di riparazione per l'ordinaria condotta processuale.
- In caso di inammissibilità o rigetto del ricorso è possibile l'imposizione di sanzioni pecuniarie equitative (Cassa delle Ammende) se non sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma il giudice può comunque determinare una somma a titolo ripristinatorio o sanzionatorio.
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