Cassazione Penale, Sentenza n. 36111/2024 del 27/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 28/12/2023 del Tribunale della libertà di Foggia che ha rigettato la richiesta di riesame del sequestro preventivo disposto con decreto del G.I.P. del 6/12/2023. Il ricorrente deduce violazione di legge (art. 321 c.p.p.) e vizio motivazionale in relazione alla mancata prova del "periculum in mora": sostiene che il Tribunale si sia limitato a formule di stile, senza spiegare in che modo la cessione della libera disponibilità della porzione sequestrata potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato; lamenta inoltre che il sequestro abbia riguardato solo una porzione dell'immobile lasciando l'altra parte funzionale alla prosecuzione delle presunte attività illecite, e contesta la qualificazione dell'indagato come amministratore di fatto senza precisare se agisse in proprio o in tale veste.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte delle questioni sollevate siano di merito e pertanto non consentite in sede di legittimità, e che l'iter logico-motivazionale del Tribunale del riesame sia sintetico ma sufficientemente chiaro e privo di illogicità tali da configurare una violazione di legge o una motivazione radicalmente mancante. Di conseguenza il ricorso non è stato esaminato nel merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in via equitativa, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Contestazione principale fondata su presunto vizio di motivazione relativamente al periculum in mora; la Corte ha valutato che le censure erano in gran parte di merito e generiche, e che non ricorreva una violazione di legge o un difetto motivazionale radicale.
Norma richiamata per il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza; la Corte ricorda che il rimedio in cassazione è ammesso ma limitato ai soli vizi di legge e ai casi di motivazione radicalmente carente.
artt. 324 e 582 cod. proc. pen.
Artt. richiamati in sede di riesame/istanza contro il decreto di sequestro preventivo; la Cassazione non ha esaminato nel merito l'applicazione di tali norme, ritenendo inammissibile il ricorso.
Norma richiamata relativa all'onere delle spese nella fase di legittimità; la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese processuali conformemente a tale disposizione.
decreto-legge n. 137/2020 art. 23, comma 8
Richiamato quale norma procedurale che disciplina la possibilità per il Pubblico Ministero di formulare conclusioni nel procedimento; usata nella fase di conclusioni scritte.
D.Lgs. n. 504/1995 (artt. citati)
art. 43, art. 46, art. 49 (come richiamati negli atti)
Norme sostanziali relative ai reati contestati all'indagato (quelle sulle violazioni tributarie/omesse indicazioni specifiche); la decisione di Cassazione non ha valutato l'interpretazione sostanziale di tali norme, essendo il giudizio incentrato sull'ammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per Cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge o per vizi della motivazione così gravi da rendere il provvedimento privo dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza; non è sede per ridiscutere il merito dei fatti.
- Le censure generiche o la riproposizione di questioni di fatto (titolarità del bene, qualificazione soggettiva come amministratore di fatto, epoca di realizzazione del bene) sono inammissibili in cassazione se non connesse a specifici e rilevanti errori di diritto o a una motivazione radicalmente mancante.
- Per contestare il periculum in mora occorre una contestazione precisa e circostanziata della motivazione del giudice di merito; le formule generiche sul possibile proseguimento dell'attività illecita non sono sufficienti.
- Se la motivazione del giudice di riesame risulta complessivamente coerente e non illogica, la Cassazione difficilmente annullerà il provvedimento per mera carenza argomentativa sintetica.
- Il ricorrente inammissibile può essere condannato alle spese e, anche in mancanza di colpa grave, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; pertanto va valutato il rischio di sanzioni economiche prima di proporre ricorso manifestamente generico o infondato.
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