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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35397/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento per IVA relativa all'anno 2006. La contribuente aveva contestato, nei gradi di merito, la regolarità della notificazione della cartella eseguita dall'agente della riscossione a mezzo raccomandata postale. La CTR dell'Abruzzo aveva respinto l'appello ritenendo valida la notifica perché effettuata con una modalità prevista dall'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e perché avvenuta nel termine decadenziale previsto dall'art. 1, comma 5-ter, del d.l. n. 106 del 2005. In Cassazione la ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 8 L. n. 890 del 1982, sostenendo che mancasse la prova del completamento della procedura notificatoria (in particolare la c.d. CAD) e delle annotazioni sull'avviso di ricevimento; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, assumendo che il concessionario non fosse abilitato alla notifica diretta a mezzo posta.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo ex art. 360-bis c.p.c., perché la sentenza impugnata era conforme al consolidato orientamento secondo cui la cartella può essere notificata direttamente dal concessionario con raccomandata A/R ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, senza relata e con perfezionamento alla data dell'avviso di ricevimento. Ha inoltre dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e per l'inapplicabilità dell'art. 8 L. n. 890 del 1982 alla notificazione diretta ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973. La Corte ha richiamato anche Corte cost. n. 175/2018, osservando che, in caso di mancata conoscenza effettiva dell'atto per causa non imputabile, il contribuente può chiedere la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., istanza però non proposta nel caso concreto. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del solo agente della riscossione.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    consente la notificazione diretta della cartella da parte del concessionario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, secondo il regime del servizio postale ordinario, senza necessità di relata di notifica.

  • art. 8 L. n. 890 del 1982

    non è applicabile alla notifica diretta della cartella ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973; la censura fondata su tale norma è quindi inammissibile.

  • art. 1, comma 5-ter, d.l. n. 106 del 2005, conv. in L. n. 156 del 2005

    richiamato dalla CTR come termine decadenziale per la notificazione della cartella, ritenuto rispettato nel caso concreto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per censurare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 360-bis, primo comma, c.p.c.

    fondamento dell'inammissibilità del secondo motivo, perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata.

  • art. 2700 c.c.

    l'attestazione dell'agente postale sull'avvenuta consegna è assistita da fede privilegiata quanto ai fatti attestati come avvenuti in sua presenza.

  • art. 153 c.p.c.

    può essere utilizzato per la rimessione in termini quando il contribuente dimostri di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    il ricorso è inammissibile se non trascrive i documenti rilevanti e non ne indica la precisa localizzazione nei fascicoli di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La notifica diretta della cartella di pagamento da parte del concessionario può essere validamente eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario e senza relata di notifica.
  • Quando la notificazione avviene nel regime semplificato dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, non si applicano le regole della L. n. 890 del 1982 sulla notificazione postale degli atti giudiziari; basta l'avviso di ricevimento con le annotazioni previste dal servizio postale ordinario.
  • L'avviso di ricevimento dell'atto notificato a mezzo posta fa piena prova, nei limiti dell'art. 2700 c.c., dell'avvenuta consegna e delle attestazioni dell'agente postale.
  • In caso di mancato ritiro per temporanea assenza del destinatario, la notifica si perfeziona decorso il termine di dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza e del deposito presso l'ufficio postale, senza necessità di una comunicazione di avvenuta notifica ulteriore.
  • Il contribuente che deduca la mancata conoscenza effettiva dell'atto deve prospettare e provare, anche per presunzioni, la causa non imputabile che giustifica la rimessione in termini; in mancanza, la censura sulla validità della notifica non può essere accolta.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che invochi una norma non pertinente al tipo di notificazione effettivamente eseguita o che non rispetti l'onere di specificità e localizzazione documentale imposto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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