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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19446/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente del gruppo Alitalia ha chiesto in giudizio, nei confronti della società che aveva acquisito beni e attività del gruppo, l'accertamento del diritto all'assunzione con effetto dal 13 gennaio 2009 in base ai criteri di priorità dell'accordo sindacale del 31 agosto 2008; in subordine ha domandato l'accertamento di un trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda tra la precedente compagnia aerea e la cessionaria, con conseguente prosecuzione automatica del rapporto ex art. 2112 c.c., ripristino del rapporto e pagamento delle differenze retributive e del danno non patrimoniale; ulteriormente in subordine ha chiesto la condanna dello Stato per mancata corretta attuazione della direttiva 2001/23/CE. In cassazione ha denunciato violazione dell'art. 2112 c.c., della direttiva 2001/23/CE e dell'art. 117 Cost., sostenendo che la Corte d'appello avesse escluso la cessione sulla base di criteri estranei alla nozione legale di trasferimento d'azienda e senza verificare se il complesso dei beni ceduti mantenesse un'unità economica e funzionale; con il secondo motivo ha contestato l'interpretazione della direttiva, assumendo che la deroga alla prosecuzione del rapporto sarebbe ammessa solo per procedure di insolvenza analoghe al fallimento, non per ogni procedura sotto controllo pubblico; in via subordinata ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura principale perché la sentenza d'appello si fondava su una ratio decisiva non scalfita dal ricorso: l'insussistenza, in fatto, dei requisiti del trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., desunta dall'assenza di continuità economica tra la precedente compagnia e la cessionaria, dall'autonomia del nuovo progetto industriale e dalla riduzione/alterazione dell'assetto aziendale risultante dagli atti e dalle decisioni europee richiamate. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché rivolto contro un passaggio motivazionale della sentenza d'appello qualificato come mera argomentazione di completezza e non come ratio decidendi, quindi privo di interesse ad essere impugnato. È stata esclusa anche la necessità del rinvio pregiudiziale. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore della controricorrente; non sono state liquidate spese verso le parti intimate non costituite. È stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    La tutela di continuità del rapporto presuppone, in fatto, la sussistenza di un trasferimento di azienda o di ramo dotato di autonomia funzionale e idoneo a conservare la propria identità; se manca la continuità economica dell'entità ceduta, la norma non si applica.

  • direttiva 2001/23/CE, art. 5

    La direttiva consente una deroga all'applicazione delle regole di trasferimento dei rapporti di lavoro quando il cedente è assoggettato a una procedura di insolvenza aperta in vista della liquidazione e sotto controllo di un'autorità pubblica competente; la Corte d'appello ha ritenuto che il caso rientrasse in tale deroga.

  • art. 117 Cost.

    È invocato come parametro di conformità della disciplina interna al diritto dell'Unione, ma il ricorso è stato respinto perché non è stata ravvisata la denunciata violazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale del motivo con cui è stata denunciata violazione di legge in ordine all'interpretazione dell'art. 2112 c.c. e della direttiva.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro processuale del motivo con cui è stata dedotta violazione dell'art. 2112 c.c. e della direttiva sotto il profilo della nullità/violazione processuale.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memorie.

  • d.l. n. 347/2003, convertito dalla l. n. 39/2004

    Richiamato come base della procedura di amministrazione straordinaria della società cedente.

  • d.lgs. n. 270/1999, art. 56, comma 3-bis

    È menzionato dalla Corte d'appello come disposizione che esclude, per operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente, la qualificazione come trasferimento d'azienda ai fini dell'art. 2112 c.c.; la Cassazione ne dichiara però non decisivo il passaggio interpretativo ai fini della decisione.

  • d.l. n. 185/2008, art. 14

    Norma di introduzione del comma 3-bis dell'art. 56 d.lgs. n. 270/1999.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per dare atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c., il giudice di merito deve accertare in concreto se sia stata trasferita un'entità economica organizzata capace di conservare la propria identità; la verifica non può essere ridotta alla mera considerazione atomistica di singoli indici, ma richiede una valutazione complessiva degli elementi fattuali.
  • Il sindacato di legittimità non consente di rivalutare il merito della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di appello quando la censura si risolve nella critica della selezione e ponderazione delle prove poste a base dell'esclusione del trasferimento d'azienda.
  • La deduzione di violazione di legge è inidonea se, sotto la veste dell'errore normativo, mira in realtà a contestare l'accertamento di fatto sull'assenza dei presupposti del trasferimento d'azienda o di ramo.
  • È inammissibile il motivo di ricorso rivolto contro un passaggio motivazionale che non costituisce ratio decidendi, perché la sua eventuale rimozione non inciderebbe sul dispositivo della sentenza impugnata.
  • La deroga eurounitaria al passaggio automatico dei rapporti di lavoro nel trasferimento d'azienda può operare quando il cedente sia assoggettato a procedura concorsuale/liquidatoria rientrante nel perimetro dell'art. 5 della direttiva 2001/23/CE; tuttavia, nel caso concreto, la decisione si è fondata soprattutto sulla negazione in fatto del trasferimento di azienda o ramo.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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