Cassazione Civile, Ordinanza n. 31099/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la debenza dei contributi alla Gestione separata dovuti da un ingegnere per l'anno 2009. I giudici di merito avevano dichiarato non dovuti i contributi ritenendo prescritto il credito dell'INPS, individuando il dies a quo della prescrizione nel 16 giugno 2010, data di scadenza ordinaria del versamento. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 421 c.p.c., in relazione alla disciplina sul differimento dei termini di versamento dei contributi e dei redditi (art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10 giugno 2010; art. 2, commi 26 e ss., L. n. 335/1995; art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011). Secondo il ricorrente, la Corte d'appello avrebbe errato nel fissare il decorso della prescrizione al 16 giugno 2010, perché per i contribuenti rientranti nelle condizioni previste dal D.P.C.M. il termine di pagamento era stato spostato al 6 luglio 2010, con conseguente posticipazione della decorrenza del termine prescrizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS. Ha ribadito che, per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Ha inoltre precisato che, ai fini della decorrenza, rileva anche il differimento normativo del termine di versamento previsto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010, che per i soggetti interessati fissava il pagamento al 6 luglio 2010 senza maggiorazione. Poiché la Corte territoriale non si era attenuta a tali principi, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, affinché ridetermini la decorrenza della prescrizione considerando il 6 luglio 2010 come dies a quo e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi previdenziali ciò coincide con la scadenza del termine di pagamento, non con la dichiarazione dei redditi.
art. 421 c.p.c.
Norma invocata dal ricorrente nel quadro della censura sulla corretta individuazione del dies a quo, senza che dalla decisione emergano specifiche statuizioni autonome sulla sua portata.
art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10 giugno 2010
Ha natura regolamentare e ha differito, per i contribuenti rientranti nelle condizioni previste, il termine di versamento al 6 luglio 2010 senza maggiorazione e al 5 agosto 2010 con maggiorazione dello 0,40%.
art. 2, commi 26 e ss., L. 8 agosto 1995, n. 335
Costituisce la base normativa dell'obbligo contributivo alla Gestione separata.
art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011
Richiamato dal ricorrente nel contesto della disciplina della contribuzione dovuta alla Gestione separata.
art. 18, comma 4, D.lgs. n. 241/1997
«i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali ... sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»
La decorrenza della prescrizione dei contributi è collegata ai termini di versamento, compresi gli eventuali differimenti previsti per legge o da atti regolamentari attuativi.
art. 55, r.d.l. n. 1827/1935
«dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»
Conferma che i contributi obbligatori si prescrivono dalla scadenza del versamento dovuto.
art. 12, comma 5, D.lgs. n. 241/1997
Costituisce la base della delega attuativa richiamata per riconoscere natura regolamentare al D.P.C.M. del 10 giugno 2010.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi del soggetto obbligato.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione assumono rilievo anche i differimenti del termine di versamento previsti da atti normativi o regolamentari legittimamente adottati in attuazione della legge.
- La dichiarazione fiscale del professionista è una mera dichiarazione di scienza e non costituisce il presupposto del credito contributivo né sposta, di per sé, il dies a quo della prescrizione.
- I D.P.C.M. emanati in funzione attuativa o integrativa della legge possono avere natura regolamentare e incidere sui termini di adempimento rilevanti anche per la prescrizione del credito contributivo.
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