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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12727/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato a un dirigente di una società di trasporto pubblico, intervenuto dopo una fase di trattative aziendali e sindacali finalizzate alla riduzione/allineamento del trattamento economico dei dirigenti alle indicazioni dell’ente controllante. Il lavoratore aveva contestato la riduzione unilaterale dello stipendio e aveva manifestato la propria disponibilità ad aderire all’accordo, ma la società ha ritenuto il suo atteggiamento dilatorio, riluttante e ostile, ritenendo compromesso il rapporto fiduciario. In primo grado il licenziamento era stato ritenuto ritorsivo con reintegrazione; in appello la decisione è stata riformata solo in parte, ritenendo il recesso illegittimo per violazione delle garanzie procedimentali applicabili anche al dirigente e riconoscendo l’indennità supplementare. Con il ricorso per cassazione il dirigente ha dedotto: nullità della motivazione della sentenza d’appello; violazione delle regole sull’efficacia soggettiva degli accordi sindacali e sull’irriducibilità della retribuzione; erronea interpretazione degli accordi collettivi e del suo comportamento; violazione delle presunzioni semplici; erronea applicazione della norma sulle società partecipate e sulle direttive regionali; violazione del CCNL dirigenti quanto ai criteri di giustificatezza del licenziamento; e omessa pronuncia sulla base di calcolo dell’indennità risarcitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione, escludendo che la sentenza d’appello fosse apparente o priva del minimo costituzionale. Ha dichiarato inammissibili o comunque infondati i motivi che miravano, sotto l’etichetta della violazione di legge, a ottenere una rivalutazione del merito e dei fatti. Ha ritenuto corretto il percorso argomentativo della Corte territoriale, che aveva valorizzato il contesto degli accordi sindacali, la partecipazione del dirigente alle trattative, la sua mancata collaborazione alla stipula dell’accordo individuale e la conseguente rottura del vincolo fiduciario tipico del rapporto dirigenziale. Ha inoltre affermato che le considerazioni ulteriori sulla finalità della condotta o sulla verosimile mancata accettazione delle modifiche erano, comunque, svolte ad abundantiam e non decisive. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente, cioè non rende percepibili le ragioni della decisione e l'iter logico seguito.

  • art. 111 Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'omessa pronuncia è deducibile come nullità della sentenza solo se il motivo è costruito in termini di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, non sono più proponibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo il vizio di motivazione apparente o mancante.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo perché la Corte ha collocato la riduzione unilaterale del trattamento economico a valle della condotta del dirigente.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Le censure interpretative sono infondate se, in realtà, mirano a sostituire una diversa ricostruzione fattuale a quella del giudice di merito.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni sono sindacabili in cassazione solo se il giudice le fonda su fatti non gravi, precisi e concordanti; non quando si contesti la diversa inferenza tratta dai fatti accertati.

  • art. 18, comma 2-bis, D.L. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008

    Il richiamo serve a inquadrare le direttive dell'ente proprietario verso le società partecipate e il contesto di contenimento della spesa del personale.

  • art. 29 CCNL dirigenti imprese servizi di pubblica utilità 22/12/2009

    Richiamato dal ricorrente per contestare i criteri di valutazione della giustificatezza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 34 CCNL dirigenti imprese servizi di pubblica utilità 22/12/2009

    Richiamato dal ricorrente, senza che la sentenza d'appello ne avesse fatto applicazione specifica.

  • art. 2095 c.c.

    Serve a definire la figura del dirigente, preposto con autonomia e poteri decisionali e caratterizzato da particolare intensità del rapporto fiduciario.

  • art. 2119 c.c.

    La giustificatezza del licenziamento del dirigente non coincide con la giusta causa del lavoro subordinato comune; può bastare una condotta che incrini l'affidabilità fiduciaria.

  • L. n. 300/1970, art. 7

    La sua violazione comporta l'illegittimità del licenziamento anche del dirigente per difetto di garanzie procedimentali.

  • L. n. 92/2012, art. 1, comma 59 e ss.

    Richiamato per il reclamo avverso l'ordinanza resa nella fase sommaria del rito speciale in materia di licenziamenti.

  • art. 276, ult. comma, c.p.c.

    Consente la nomina del consigliere estensore per il deposito dell'ordinanza.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia deve essere dedotta come nullità della sentenza e non come mera violazione di legge sostanziale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione è configurabile in cassazione solo quando la sentenza non renda percepibili le ragioni della decisione o presenti un contrasto irriducibile o un'obiettiva incomprensibilità; non è più denunciabile la mera insufficienza argomentativa.
  • Le censure di violazione di legge non possono essere utilizzate per ottenere una rivalutazione del merito, dei fatti o delle prove: quando il ricorrente prospetta una diversa lettura della vicenda, il motivo è inammissibile.
  • L'interpretazione degli accordi collettivi e la valutazione del comportamento delle parti sono sindacabili in cassazione solo se il giudice di merito viola i canoni ermeneutici; non quando la critica si limita a proporre un significato alternativo o a contestare l'apprezzamento dei fatti.
  • Nella valutazione della giustificatezza del licenziamento del dirigente, il giudice deve considerare il peculiare rapporto fiduciario che caratterizza la figura dirigenziale: anche condotte che non integrerebbero giusta causa per un lavoratore comune possono legittimare il recesso se incrinano l'affidabilità richiesta.
  • La giustificatezza del licenziamento del dirigente è nozione distinta dalla giusta causa ex art. 2119 c.c. e non richiede necessariamente che il recesso sia extrema ratio; è sufficiente una valutazione globale che escluda l'arbitrarietà del recesso.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia deve essere dedotta come nullità della sentenza con chiaro riferimento al vizio processuale, non come semplice errore di diritto sostanziale o motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaGiustificato motivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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