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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36232/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma in appello delle condanne per concorso in falso ideologico in atto pubblico aggravato (art. 479 e art. 476, comma 2, c.p.), lamentando principalmente: insufficiente prova del dolo specifico e del loro concorso nella falsa autenticazione della firma; confusione tra falso sul contenuto della dichiarazione e falso sull'autentica della firma; rilevanza penale dell'autentica su dichiarazioni sostitutive non più obbligate all'autentica; mancata prova di contatti o di un contributo causale alla falsificazione; travisamento probatorio (in particolare per Pecunia) e richieste di riqualificazione della condotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso di Stefano Pecunia inammissibile, confermando la sua posizione impugnata nei termini procedurali. Per le ricorrenti Marialuisa Zanobini, Laura Vestito e Simona Bassi la Cassazione ha invece accolto parzialmente i ricorsi: ha ritenuto insufficiente la motivazione rispetto alla prova dell'elemento soggettivo del concorso nel reato di falsa autenticazione della firma e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo, disponendo il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Genova per il riesame delle prove e la verifica del contributo materiale o morale e della consapevolezza di ciascuna imputata. La Corte ha inoltre indicato che, in sede di rinvio, il giudice d'appello potrà avvalersi dei poteri istruttori ex art. 603 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 479 cod. pen.

    La Corte conferma che il reato di falso ideologico in atto pubblico può realizzarsi anche con la falsa attestazione dell'autentica della firma apposta su una dichiarazione sostitutiva; la fattispecie è consumata quando il documento esce dalla sfera del pubblico ufficiale che lo ha formato, indipendentemente dall'inserimento nella pratica amministrativa.

  • art. 476, comma 2, cod. pen.

    La qualificazione aggravata per la fidefacenza è ritenuta applicabile quando l'autentica del pubblico ufficiale attribuisce valore di fede privilegiata alla data e alla sottoscrizione, ledendo la pubblica fede.

  • art. 483 cod. pen.

    La sentenza d'appello aveva assolto gli imputati da questo capo perché il fatto non sussiste; la Cassazione non modifica quell'esito.

  • art. 2700 cod. civ.

    Richiamato per chiarire che l'attestazione del pubblico ufficiale riguarda ciò che avviene in sua presenza: l'autentica prova il fatto della firma apposta innanzi al pubblico ufficiale e il tempo/luogo della stessa.

  • art. 77 d.lgs. 445/2000 (abrogazione obbligo di autentica)

    L'abrogazione dell'obbligo di autenticazione non rende automaticamente 'inutile' la falsificazione dell'autentica: se presente, l'autentica può aumentare l'efficacia probatoria del documento e rendere rilevante penalmente la falsa attestazione.

  • legge regionale Liguria n. 16/2008, art. 19

    Citata dalla difesa per sostenere l'inutilità dell'atto di asservimento; la Corte territoriale e la Cassazione ritengono tale argomento irrilevante rispetto alla circoscrizione del reato alla falsa autentica.

  • art. 110 cod. pen.

    Riferito ai profili di concorso: la Cassazione richiama che per l'extraneus è necessario provare un contributo causale materiale o morale al determinismo psicologico dell'autore materiale.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    La Corte segnala la possibilità, in sede di rinvio, per il giudice d'appello di utilizzare poteri istruttori integrativi per chiarire la piattaforma probatoria sul dolo e sul concorso.

  • art. 114 e art. 117 cod. pen.

    Motivi relativi all'applicazione di attenuanti o a diversa qualificazione sono stati ritenuti assorbiti o non decisivi e quindi non esaminati approfonditamente dalla Cassazione nel dispositivo di rinvio.

Massime di principio

  • La falsa autenticazione della firma apposta su una dichiarazione sostitutiva può integrare il reato di falso ideologico aggravato: l'abrogazione dell'obbligo di autenticazione non esclude la rilevanza penale se l'autentica aumenta la valenza probatoria del documento.
  • Per ritenere il concorso di soggetti estranei nel reato proprio del pubblico ufficiale occorre provare, anche se solo come contributo morale, che il loro comportamento ha inciso sul determinismo psicologico dell'autore materiale; atti prodromici o interlocuzioni preliminari non sono di per sé sufficienti.
  • Il reato di falso ideologico si considera consumato, ai fini della punibilità, quando il documento falso esce dalla sfera del pubblico ufficiale che lo ha formato, non essendo necessario che il documento sia già prodotto nel procedimento amministrativo cui era destinato.
  • In impugnazioni per travisamento probatorio è essenziale indicare specificamente quali elementi sarebbero stati travisati e in che misura la presunta distorsione è decisiva per la decisione; la Cassazione non ammette una semplice rivalutazione alternativa dei fatti senza contestazione puntuale degli errori di motivazione.
  • Se la prova del dolo o del concorso è minoritaria o mal motivata, la Corte di legittimità può annullare e disporre il rinvio per un nuovo esame, possibilmente con supplemento istruttorio per chiarire i profili soggettivi.

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