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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36042/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato previsto dall'art.95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115: avrebbe dichiarato, per ottenere il patrocinio a spese dello Stato relativo al proc. rg. 847/2014 pendente presso il Giudice di pace di Avezzano, un reddito 2013 di euro 10.337,00 omettendo invece di indicare i redditi del convivente more uxorio (Grima Gaetano) che avrebbero portato il reddito familiare a euro 125.341,00. Con cinque motivi deduceva: carenza o insufficiente motivazione; violazione del principio di correlazione imputazione-sentenza; mancata valutazione delle prove che dimostrerebbero l'assenza di convivenza alla data della domanda; travisamento della prova dichiarativa (testimonianza del Grima); e illogicità nella motivazione del dolo generico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi riproponessero criticamente ragioni già valutate e rigettate dai giudici di merito, risultando generici e non specifici ai sensi degli artt.581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, lett. c) c.p.p. Il Collegio ha inoltre affermato che la valutazione della convivenza è questione di fatto rimessa ai giudici del merito (Tribunale e Corte d'Appello) e che la giurisprudenza ammette il computo dei redditi del convivente more uxorio ai fini del gratuito patrocinio (art.76 DPR 115/2002). Per questi motivi il ricorso è stato respinto come inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.95

    Disciplina il fatto-reato relativo a dichiarazioni mendaci finalizzate all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la corte ha confermato che la condotta contestata rientra in questa fattispecie.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.76

    Stabilisce che per il calcolo dei requisiti per il gratuito patrocinio si considerano i familiari conviventi; la Corte ha interpretato la norma nel senso che i redditi del convivente more uxorio vanno computati.

  • Codice di procedura penale, art.125, comma 3

    Obbligo di motivazione delle decisioni: la Corte di Cassazione ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, evidenziando che non può sostituirsi al giudice del merito nel rieditare prove di fatto.

  • Costituzione, art.111, comma 6

    Richiede motivazione delle sentenze; la Cassazione ha applicato il principio nel senso di verificare la coerenza logico-argomentativa della motivazione senza rinnovare l'accertamento di fatto.

  • Codice di procedura penale, artt.521 e 522

    Principio di correlazione tra imputazione e sentenza: la Corte ha ritenuto che la cognizione del giudice di appello abbia adeguatamente trattato il tema di imputazione contestato.

  • Codice di procedura penale, artt.581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, lett. c)

    Norme sull'inammissibilità del ricorso per motivi non specifici o che ripropongono acriticamente ragioni già discusse: la Cassazione ha applicato queste disposizioni per dichiarare il ricorso inammissibile.

  • Codice di procedura penale, art.616

    Consente l'imposizione di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato la ricorrente a versare euro 3.000,00.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13/06/2000

    Richiamata come parametro per la valutazione dell'onere economico da imporre in caso di inammissibilità del ricorso; utilizzata dalla Corte per motivare l'applicazione dell'art.616 c.p.p.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione è molto limitato il sindacato sui fatti: per far accogliere un ricorso è necessario mostrare una manifesta illogicità o contraddizione nella motivazione testuale o indicare atti di processo che dimostrino l'errore; non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già valutate
  • Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato i redditi del convivente more uxorio possono essere computati; la convivenza è valutata anche in termini di relazione stabile e di fatto, non solo dalla coabitazione materiale
  • Per contestare la prova della convivenza occorre indicare nel motivo di ricorso elementi processuali specifici e valutabili che disarticolino la motivazione del giudice di merito; semplici affermazioni difensive o ritrattazioni non sono sufficienti
  • Se il ricorso in Cassazione è ritenuto infondato o non specifico si incorre nell'inammissibilità e nella condanna alle spese, nonché nell'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende: è quindi essenziale selezionare e specificare i motivi utili e nuovi
  • Per la prova del dolo nelle dichiarazioni per il gratuito patrocinio, i giudici tengono conto della situazione di fatto (continuità del rapporto) e della logica della condotta: il dolo può essere desunto da indizi coerenti che dimostrino la consapevolezza della mendace dichiarazione

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