Cassazione Penale, Sentenza n. 36042/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato previsto dall'art.95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115: avrebbe dichiarato, per ottenere il patrocinio a spese dello Stato relativo al proc. rg. 847/2014 pendente presso il Giudice di pace di Avezzano, un reddito 2013 di euro 10.337,00 omettendo invece di indicare i redditi del convivente more uxorio (Grima Gaetano) che avrebbero portato il reddito familiare a euro 125.341,00. Con cinque motivi deduceva: carenza o insufficiente motivazione; violazione del principio di correlazione imputazione-sentenza; mancata valutazione delle prove che dimostrerebbero l'assenza di convivenza alla data della domanda; travisamento della prova dichiarativa (testimonianza del Grima); e illogicità nella motivazione del dolo generico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi riproponessero criticamente ragioni già valutate e rigettate dai giudici di merito, risultando generici e non specifici ai sensi degli artt.581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, lett. c) c.p.p. Il Collegio ha inoltre affermato che la valutazione della convivenza è questione di fatto rimessa ai giudici del merito (Tribunale e Corte d'Appello) e che la giurisprudenza ammette il computo dei redditi del convivente more uxorio ai fini del gratuito patrocinio (art.76 DPR 115/2002). Per questi motivi il ricorso è stato respinto come inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.95
Disciplina il fatto-reato relativo a dichiarazioni mendaci finalizzate all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la corte ha confermato che la condotta contestata rientra in questa fattispecie.
d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.76
Stabilisce che per il calcolo dei requisiti per il gratuito patrocinio si considerano i familiari conviventi; la Corte ha interpretato la norma nel senso che i redditi del convivente more uxorio vanno computati.
Codice di procedura penale, art.125, comma 3
Obbligo di motivazione delle decisioni: la Corte di Cassazione ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, evidenziando che non può sostituirsi al giudice del merito nel rieditare prove di fatto.
Costituzione, art.111, comma 6
Richiede motivazione delle sentenze; la Cassazione ha applicato il principio nel senso di verificare la coerenza logico-argomentativa della motivazione senza rinnovare l'accertamento di fatto.
Codice di procedura penale, artt.521 e 522
Principio di correlazione tra imputazione e sentenza: la Corte ha ritenuto che la cognizione del giudice di appello abbia adeguatamente trattato il tema di imputazione contestato.
Codice di procedura penale, artt.581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, lett. c)
Norme sull'inammissibilità del ricorso per motivi non specifici o che ripropongono acriticamente ragioni già discusse: la Cassazione ha applicato queste disposizioni per dichiarare il ricorso inammissibile.
Codice di procedura penale, art.616
Consente l'imposizione di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato la ricorrente a versare euro 3.000,00.
Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13/06/2000
Richiamata come parametro per la valutazione dell'onere economico da imporre in caso di inammissibilità del ricorso; utilizzata dalla Corte per motivare l'applicazione dell'art.616 c.p.p.
Massime di principio
- In sede di Cassazione è molto limitato il sindacato sui fatti: per far accogliere un ricorso è necessario mostrare una manifesta illogicità o contraddizione nella motivazione testuale o indicare atti di processo che dimostrino l'errore; non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già valutate
- Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato i redditi del convivente more uxorio possono essere computati; la convivenza è valutata anche in termini di relazione stabile e di fatto, non solo dalla coabitazione materiale
- Per contestare la prova della convivenza occorre indicare nel motivo di ricorso elementi processuali specifici e valutabili che disarticolino la motivazione del giudice di merito; semplici affermazioni difensive o ritrattazioni non sono sufficienti
- Se il ricorso in Cassazione è ritenuto infondato o non specifico si incorre nell'inammissibilità e nella condanna alle spese, nonché nell'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende: è quindi essenziale selezionare e specificare i motivi utili e nuovi
- Per la prova del dolo nelle dichiarazioni per il gratuito patrocinio, i giudici tengono conto della situazione di fatto (continuità del rapporto) e della logica della condotta: il dolo può essere desunto da indizi coerenti che dimostrino la consapevolezza della mendace dichiarazione
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