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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36043/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (detenzione ai fini di spaccio di cocaina, gr.19,90). Due motivi principali: 1) inammissione della richiesta di riconoscimento della continuazione tra il fatto oggetto del processo e un precedente reato del 30/07/2015, contestando che la sentenza fosse apodittica nel negare la continuazione nonostante la prossimità temporale (10 mesi) e l'omogeneità delle violazioni; 2) vizio di motivazione sulla qualificazione della detenzione come finalizzata allo spaccio (si censura l'insufficiente analisi delle ragioni) e sul diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., ritenendo che la Corte avesse valutato solo il dato ponderale senza considerare l'elemento dell'abitualità come definito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la valutazione della sussistenza della continuazione sia rimessa al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata; la Corte d'appello ha correttamente escluso l'unicità del disegno criminoso per insufficiente prossimità e mancata prova di una ideazione unitaria. Quanto alla responsabilità per detenzione ai fini di spaccio, la Cassazione ha confermato che gli elementi di merito (quantità, suddivisione in dosi, modalità di occultamento) giustificavano la conclusione dei giudici di merito. Il diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. è stato ritenuto fondato in considerazione della non occasionalità, del peso complessivo della sostanza (circa 20 grammi) e del precedente specifico. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    La norma è stata applicata per qualificare la detenzione della sostanza come reato di detenzione ai fini di spaccio. La Corte ha ritenuto provata la finalità di spaccio in base a elementi di fatto (quantità, suddivisione in dosi, occultamento).

  • art. 599-bis c.p.p.

    Richiamata in relazione alla domanda di concordato e al riconoscimento della continuazione tra reati. La Cassazione ha ricordato che la valutazione sulla unicità del disegno criminoso spetta al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa dalla Corte d'appello per le circostanze concrete (peso della droga, modalità, non occasionalità e precedente specifico). La Cassazione ha confermato che il giudizio di tenuità può essere fondato su quegli elementi ritenuti rilevanti senza dover esaminare tutti i criteri ex art. 133 c.p.

  • art. 133, comma 1 c.p.

    Richiamato come criterio di riferimento per la valutazione della tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis. La Corte ha applicato i criteri indicati ritenendo non sussistente la particolare tenuità.

Massime di principio

  • La sussistenza della continuazione richiede la prova di un disegno criminoso unitario e non si determina automaticamente per semplice prossimità temporale; la valutazione di merito è riservata al giudice di merito se adeguatamente motivata.
  • Per distinguere detenzione per uso personale da detenzione ai fini di spaccio, i giudici considerano fattori concreti quali quantità complessiva, suddivisione in dosi, modalità di occultamento e modalità di detenzione; tali elementi, se provati, supportano la responsabilità per spaccio.
  • L'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione globale della tenuità dell'offesa secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; non è necessario esaminare tutti i fattori previsti, ma è sufficiente motivare sui criteri ritenuti rilevanti. Presenza di precedente specifico, non occasionalità e quantità significativa possono escludere la causa di non punibilità.
  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione dei fatti già apprezzati dal giudice di merito quando la motivazione è congrua; i ricorsi che si limitano a deduzioni di fatto sono manifestamente infondati e possono essere dichiarati inammissibili.
  • Chi impugna deve articolare motivi di diritto e dimostrare errori di diritto o carenze logico-argomentative nella motivazione, non limitarsi a chiedere la reinterpretazione dei fatti.

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