Cassazione Penale, Sentenza n. 36046/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Formisano impugnava la conferma di condanna per il reato previsto dall'art.95 d.P.R. n.115/2002 (omessa dichiarazione di un reddito da lavoro dipendente relativo all'anno 2016, con conseguente falsa dichiarazione del reddito familiare). Il ricorso in cassazione articolava tre motivi: (1) vizio di motivazione per contraddittorietà, carenza e illogicità nella dichiarazione di responsabilità; (2) mancata e insufficiente prova del dolo generico richiesto per il reato (contestando che la condotta potesse essere mera negligenza); (3) apparente motivazione nella quantificazione della pena e nel diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito (doppia conforme) fosse logica e adeguata, che emergessero elementi probatori idonei a sostenere la condanna (reddito effettivamente percepito e mancata contestazione dell'imputato), e che il dolo generico fosse correttamente valutato escludendo l'errore scusabile. Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 aprile 2002, n. 115
Norma incriminatrice che sanziona le false indicazioni o omissioni nella domanda di patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha ritenuto integrato il reato quando il dichiarante omette redditi rilevanti e sussiste il dolo generico.
art. 76 d.lgs. n. 115 del 2002 (richiamato nell'art.95)
Disciplina il patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha stabilito che la previsione normativa impone di dichiarare la somma dei redditi dell'ultimo periodo e che l'errore su tali disposizioni non è scusabile in quanto errore sulla legge penale o su norma richiamata dal precetto penale.
art. 606 cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
Norma procedurale con cui il ricorrente deduceva vizio di motivazione, violazione di legge e carenze istruttorie; la Corte ha ritenuto i motivi infondati e non ha consentito la revisione del merito probatorio.
artt. 191, 192 e 530 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione a presunte contraddizioni e carenze probatorie; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente esposto le ragioni del convincimento e che non fosse ammissibile in cassazione una rivalutazione degli elementi di fatto.
Richiamato per precisare il concetto di errore sulla legge; la Corte ha ritenuto che l'errore sulle disposizioni del patrocinio sia inescusabile trattandosi di norma richiamata nel precetto penale.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti quando la decisione di merito è doppia conforme e motivata: la critica del ricorrente che richiede una diversa valutazione probatoria è di regola inammissibile.
- Per i reati relativi al patrocinio a spese dello Stato l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico; omissioni o falsità possono integrare il reato solo se emerge la deliberata volontà di mendacare, non se si tratta di semplice disattenzione.
- L'errore sulla normativa che disciplina il diritto al beneficio (patrocinio) è considerato errore sulla legge penale o su norma richiamata dal precetto penale e, quindi, generalmente inescusabile.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede che il giudice passi in rassegna tutti gli elementi favorevoli: è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi per il rigetto.
- In situazioni analoghe è essenziale che la difesa produca contestazioni alternative e riscontri esterni ai fatti indicati dall'accusa; la mancanza di una ricostruzione alternativa credibile rende difficile la riforma in sede di legittimità.
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