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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36045/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Alioune Lo era stato condannato per i reati previsti dall'art. 189, commi 6 e 7, D.Lvo 30/04/1992 n. 285 (omissione di soccorso e fuga dopo incidente). Ha impugnato la sentenza con due motivi: (1) errore di diritto per presunta utilizzazione di dichiarazioni autoindizianti rese spontaneamente alla polizia municipale e riferite in dibattimento dal teste di polizia giudiziaria (violazione degli artt. 62 e 63 c.p.p. e norme sul divieto di utilizzare dichiarazioni autoindizianti); (2) vizio di motivazione e insufficienza della prova in ordine all'attribuzione della guida del veicolo all'imputato, sostenendo che risultava solo la proprietà dell'auto e la mancanza di patente, mentre la descrizione fornita dalla persona investita era generica e non identificativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la condanna si fondasse sulle dichiarazioni autoindizianti: la Corte di merito aveva basato l'attribuzione della condotta su elementi indipendenti e utilizzabili, quali il rinvenimento dell'Opel Vectra abbandonata, l'intestazione del veicolo a Lo, i documenti del ricorrente rinvenuti nell'auto, la descrizione compatibile fornita dalla conducente coinvolta e la presentazione spontanea dell'imputato presso la polizia, nonché l'accertamento che non aveva conseguito la patente. Quanto alla presunta genericità della prova, la Cassazione ha richiamato il divieto di sindacare in sede di legittimità la valutazione di merito e ha ritenuto congruo e coerente il percorso motivazionale dei giudici di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285, art. 189

    Norma penale che sanziona la fuga e l'omissione di soccorso dopo incidente stradale; la Corte ha confermato l'applicazione ai fatti oggetto del giudizio

  • Codice di procedura penale

    art. 191, commi 1 e 2; art. 62 comma 1; art. 63 comma 2; art. 195 comma 4

    Riferimenti utilizzati dalla difesa per contestare l'utilizzabilità di dichiarazioni autoindizianti e la regolarità del procedimento probatorio; la Corte ha riconosciuto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee nella parte pertinenti, ma ha ritenuto che la decisione fosse basata su altro compendio probatorio pienamente utilizzabile

  • Decreto-legge 23 ottobre 2020 n. 137

    Norma che ha consentito la requisitoria scritta del Procuratore Generale in Cassazione; il PG ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile

Massime di principio

  • Le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato alla polizia possono essere inutilizzabili se costituiscono autoaccusa e sono rese in assenza delle garanzie procedurali; tuttavia l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni non invalida la sentenza se la condanna è fondata su elementi probatori indipendenti e utilizzabili.
  • Per attribuire la responsabilità in reati stradali (fuga e omissione di soccorso) è rilevante un insieme di indizi convergenti: rinvenimento del veicolo abbandonato, intestazione/possedimento del mezzo, documenti personali rinvenuti nell'auto, compatibilità della descrizione del conducente fornita da testimoni e comportamenti (es. presentazione spontanea), nonché accertamenti sulla patente.
  • La Corte di Cassazione, in sede di legittimità, non procede a un nuovo apprezzamento del merito né a una rievaluazione libera delle prove; può intervenire solo se emerge un vizio nel percorso logico-motivazionale o nella valutazione della prova tale da compromettere la decisione.
  • Se si intende contestare l'utilizzabilità di dichiarazioni rese dall'imputato, è necessario dimostrare che la decisione si sia effettivamente basata su quelle dichiarazioni oppure che l'utilizzo abbia violato diritti procedurali tali da inficiare il giudizio; altrimenti la Corte potrà ritenere la prova valida in base ad altri elementi.
  • In azioni similari è utile raccogliere e valorizzare tutti gli elementi oggettivi e documentali (intestazione, documenti rinvenuti, foto del veicolo, testimonianze dirette) per reggere la contestazione della paternità della condotta, perché la mancanza di una singola prova diretta (es. filmato che riprende il guidatore) può essere compensata da un compendio probatorio coerente.

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