Cassazione Penale, Sentenza n. 36048/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico 2,18 g/l) con due censure: 1) violazione dell'art.114 disp. att. cod. proc. pen. per omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore prima degli accertamenti sul tasso alcolemico; 2) insufficiente motivazione sulla esclusione delle circostanze attenuanti generiche (art.62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che l'avviso potesse/dovesse essere dato: gli accertamenti erano urgenti e l'imputato si trovava in condizione di totale alterazione e incapacità di comprendere l'avviso, sicché l'omissione era giustificata alla luce della giurisprudenza consolidata. Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo sulla motivazione: la valutazione sulla riconoscibilità delle attenuanti è giudizio di fatto insindacabile se non contraddittorio; la Corte di merito ha motivato l'esclusione richiamando la gravità della condotta e l'assenza di elementi favorevoli e il ricorrente non ha indicato elementi positivi specifici che avrebbero dovuto essere considerati. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
Norma sanzionatoria applicata per la guida in stato di ebbrezza con valore alcolemico elevato; la violazione ha costituito il fatto-base della condanna confermata in sede di merito.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore quando la polizia giudiziaria compie accertamenti urgenti sulle persone; la Corte ha interpretato la norma nel senso che l'avviso è funzionale solo se il destinatario è in grado di comprenderlo, e può essere omesso quando l'urgenza dell'accertamento e l'assenza di lucidità dell'interessato rendano impossibile darne efficacia.
Riferimento alla disposizione che disciplina gli accertamenti urgenti della polizia giudiziaria: tali accertamenti, per la loro indifferibilità, possono giustificare l'omissione dell'avviso previsto dall'art.114 disp. att.
Regola la responsabilità derivante da determinate circostanze attenuanti (es. guida in stato di ebbrezza con eventi); la Corte di merito ha valutato l'assenza di elementi idonei a riconoscere attenuanti generiche, decisione ritenuta insindacabile in Cassazione se motivata.
Elenca i criteri di applicazione della pena e degli elementi valutabili ai fini delle circostanze attenuanti/aggravanti; la Corte di appello ha richiamato tali criteri nella motivazione e la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata.
Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, Maldarin; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli)
Confermano il principio che l'avviso all'interessato può essere omesso quando l'urgenza dell'accertamento e la sua incapacitá di comprendere rendono inutile l'avviso (Maldarin); e che la valutazione sulle attenuanti è giudizio di fatto non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato (Pettinelli).
Massime di principio
- L'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore (art.114 disp. att. c.p.p.) è finalizzato a garantire il controllo difensivo sugli accertamenti: però può essere omesso quando l'interessato sia in condizioni di tali alterazione psicofisica da non poter comprendere l'avviso e quando l'accertamento sia urgente e indifferibile (es. esami ematochimici post-incidente).
- Gli accertamenti urgenti della polizia giudiziaria (art.356 c.p.p.) have priorità quando il differimento comprometterebbe l'esito; l'urgenza giustifica talune omissioni formali purché la ragione sia documentabile dai fatti.
- La valutazione sulla riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto del giudice del merito: la Cassazione interviene solo se la motivazione è contraddittoria o carente; per ottenere il riconoscimento occorre indicare elementi positivi concreti e specifici che il giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione.
- In sede di impugnazione in Cassazione è insufficiente criticare in termini generici il percorso motivazionale: la censura deve spiegare quali elementi probatori il giudice ha erroneamente trascurato o interpretato.
- I provvedimenti sanitari/ematologici eseguiti in ospedale dopo un sinistro sono acquisibili e, se eseguiti in contesto di urgenza con l'interessato incapace di comprendere, la loro utilizzabilità non è automaticamente esclusa per mancato avviso difensivo.
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