Cassazione Civile, Ordinanza n. 07545/2026 del 29/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2015 emesso a seguito di PVC della Guardia di Finanza, con recupero a tassazione di elementi negativi di reddito ritenuti non deducibili e irrogazione di IRES, IRAP, IVA, sanzioni e interessi. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, limitatamente a un rilievo relativo a fatture di acquisto carburante per un deposito in Prato, mentre erano stati rigettati gli altri motivi. In appello la CTR ha confermato la decisione, ritenendo: a) che la contribuente non avesse contestato nel ricorso introduttivo talune "fatture da ricevere" indebitamente dedotte, con conseguente acquiescenza; b) che fossero infondate le doglianze sulle sanzioni, non avendo la società provato l’assenza di colpa; c) che non fosse stata dimostrata l’effettiva deducibilità dei costi per carburante, né l’utilizzo del carburante acquistato per automezzi strumentali, reputando prive di valore probatorio le fatture e la relazione di stima. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione di norme processuali e costituzionali; violazione delle regole sulle presunzioni e dell’accertamento analitico-induttivo; violazione delle norme in tema di sanzioni tributarie e di diligenza professionale. La Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, osservando che il primo mirava a una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità, mentre la sentenza impugnata era congruamente motivata e corretta nell’applicazione delle regole sulla prova delle spese di carburante e sulla ripartizione dell’onere della prova in materia sanzionatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società contribuente, ha confermato la sentenza della CTR della Calabria e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. La decisione di merito è stata ritenuta logicamente e compiutamente motivata, sia quanto alla ritenuta acquiescenza su parte dei rilievi, sia quanto alla legittimità del recupero dei costi carburante non provati, sia quanto alla correttezza dell’irrogazione delle sanzioni, per mancanza di prova dell’assenza di colpa da parte del contribuente.
Norme richiamate
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte evidenzia che non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito o per denunciare una motivazione solo perché non condivisa dalla parte.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza per dedurre un vizio di omessa pronuncia o motivazione apparente, ma la censura è ritenuta inammissibile perché in realtà mira alla rivalutazione dei fatti.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza; la Corte afferma che nella decisione impugnata la motivazione era chiara ed esaustiva.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione, ma la Corte esclude l’omissione o apparenza della motivazione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per il contenuto motivazionale delle sentenze tributarie; la Corte ritiene che la sentenza di merito rispettasse il requisito di motivazione.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura di motivazione, ma non ritenuti violati.
Richiamati per denunciare una violazione delle regole sulle presunzioni; la Corte non accoglie la censura perché la motivazione della CTR è ritenuta coerente e logicamente fondata.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato in tema di accertamento e presunzioni; la Corte non ravvisa violazioni nella decisione impugnata.
Richiamato in materia di sanzioni amministrative tributarie; la Corte ribadisce che la prova dell’assenza di colpa grava sul contribuente.
Richiamato come parametro di diligenza; la Corte lo collega alla necessità per il contribuente di vigilare sull’incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per determinare l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o un diverso apprezzamento delle prove; la censura è inammissibile se mira solo a sostituire al ragionamento del giudice una diversa ricostruzione fattuale della parte.
- Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza non renda percepibile l’iter logico seguito dal giudice; se la motivazione è chiara, completa e consente il controllo del ragionamento decisorio, il motivo è infondato o inammissibile.
- In materia di sanzioni tributarie, grava sul contribuente l’onere di provare l’assenza di colpa; non basta allegare l’errore del professionista incaricato, occorrendo dimostrare di aver esercitato vigilanza diligente sull’incaricato.
- La deduzione e detrazione dei costi per carburante per autotrazione presuppongono il puntuale rispetto della documentazione richiesta dalla disciplina fiscale, senza che siano ammessi equipollenti idonei a sostituire le schede carburante complete e sottoscritte.
- Se il giudice di merito ritiene non provata l’effettiva destinazione del carburante ai mezzi strumentali dell’impresa e svaluta i documenti prodotti come privi di valore probatorio, tale valutazione è censurabile in Cassazione solo per vizi di legittimità effettivi, non tramite una diversa lettura del materiale istruttorio.
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