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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18497/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente con mansioni di tecnico della manutenzione aveva ottenuto nei precedenti gradi di merito il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per il mancato lavaggio di alcuni indumenti e accessori di lavoro (gilet e giubbotto ad alta visibilità, giubbotto impermeabile, pantalone invernale da lavoro e guanti di protezione), ritenuti dispositivi di protezione individuale. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 74 d.lgs. n. 81/2008, sostenendo che quegli indumenti non fossero DPI tecnici ma meri indumenti di custodia, poiché mancava un rischio concreto e dimostrato per salute e sicurezza; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il lavoratore non avesse provato lo svolgimento dell’attività in ambiente potenzialmente pericoloso per la salute, e quindi i fatti costitutivi del diritto azionato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata era conforme a un consolidato orientamento secondo cui la nozione di DPI non si limita alle attrezzature appositamente create e certificate, ma comprende anche qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che, in concreto, costituisca una barriera protettiva, sia pure limitata, rispetto a rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore; in tale prospettiva il lavaggio degli indumenti rientra tra le misure necessarie per la sicurezza e la salute e il relativo accertamento in concreto è questione di merito non sindacabile in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la doglianza non riguardava un errato riparto dell’onere della prova, ma la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito. La ricorrente è stata condannata anche alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 74 d.lgs. n. 81/2008

    La nozione di dispositivo di protezione individuale non è ristretta alle sole attrezzature appositamente create e commercializzate per specifici rischi, ma può comprendere anche indumenti o accessori che in concreto svolgano una funzione protettiva.

  • art. 2087 c.c.

    Costituisce norma di chiusura del sistema prevenzionistico e giustifica un'interpretazione estensiva degli obblighi datoriale in materia di salute e sicurezza, compreso il lavaggio degli indumenti protettivi.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 626/1994

    Il lavaggio degli indumenti protettivi rientra tra le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

  • artt. 15 e ss. d.lgs. n. 81/2008

    Richiamati quali disposizioni del sistema prevenzionistico che impongono al datore di lavoro l'adozione delle misure idonee a garantire sicurezza e salute.

  • art. 2697 c.c.

    È censurabile in cassazione solo se il giudice abbia erroneamente attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesti la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    È il parametro formale richiamato per denunciare violazione di legge; la Corte precisa i limiti del sindacato di legittimità sulla questione dell'onere della prova.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228/2012

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Ai fini della disciplina prevenzionistica, la qualifica di dispositivo di protezione individuale non dipende solo dalla destinazione originaria o dalla certificazione tecnica del bene, ma dalla sua idoneità concreta a fungere da barriera, anche parziale, contro rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore.
  • Il datore di lavoro deve non solo fornire gli indumenti o accessori protettivi, ma anche mantenerli efficienti e idonei all'uso, sicché il lavaggio degli stessi può costituire obbligo rientrante nelle misure di sicurezza e salute.
  • La verifica concreta circa l'effettiva funzione protettiva di un indumento o accessorio di lavoro è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è, di regola, sindacabile in cassazione come violazione di legge.
  • La censura ex art. 2697 c.c. è ammissibile solo se venga erroneamente invertito o alterato il riparto dell'onere probatorio; non è invece veicolo per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, la doglianza è inammissibile perché estranea ai limiti del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazione
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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