Cassazione Civile, Ordinanza n. 30048/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento del ricorso contro il silenzio-rifiuto opposto all'istanza di rimborso IRPEF relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo che il rimborso non spettasse ai sensi dell'art. 9, comma 17, della L. n. 289/2002, poiché il beneficio per gli eventi sismici in Sicilia sarebbe stato escluso per gli esercenti attività d'impresa, categoria nella quale rientrerebbero anche i liberi professionisti. Il contribuente ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per asserita formazione del giudicato sulla questione, ma la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, in presenza della decisione della Commissione UE sugli aiuti di Stato relativi alle agevolazioni per le calamità naturali, il giudice nazionale deve conformarsi al diritto dell'Unione anche disapplicando eventuali preclusioni processuali interne. Ha quindi cassato la sentenza della CTR Sicilia e ha rinviato alla stessa Commissione, in diversa composizione, per accertare se l'attività svolta dal contribuente avesse natura imprenditoriale o comunque economica ai fini dell'applicazione dell'agevolazione. La CTR dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. n. 289/2002
richiamato come base normativa del beneficio fiscale oggetto di contestazione, ma da applicare solo nei limiti compatibili con la disciplina unionale sugli aiuti di Stato
art. 108, paragrafo 3, TFUE
richiamato quale parametro violato dagli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato interno
regolamento (CE) n. 1407/2013
indicato come possibile base di compatibilità per aiuti individuali de minimis
regolamento (CE) n. 717/2014
indicato come possibile base di compatibilità per aiuti individuali de minimis
regolamento (CE) n. 994/98
richiamato come fonte di regimi di aiuto approvati o di esenzione rilevanti per la compatibilità degli aiuti individuali
L. n. 190/2014, art. 1, comma 665
richiamato come norma agevolativa per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia, da interpretare in coerenza con la nozione comunitaria di impresa
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
menzionato indirettamente nel richiamo al principio sull'onere della prova, ma non oggetto decisivo della pronuncia
Massime di principio
- Le decisioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato sono vincolanti per il giudice nazionale, che deve assicurarne l'attuazione anche mediante la disapplicazione delle norme interne, incluse quelle processuali, se ostative alla piena applicazione del diritto dell'Unione.
- Quando una agevolazione fiscale connessa a calamità naturali opera come aiuto di Stato, il giudice deve verificare in concreto se il beneficiario svolga o meno un'attività economica, secondo la nozione unionale di impresa, indipendentemente dallo status giuridico del soggetto e dalle modalità di finanziamento.
- Ai fini della spettanza dell'agevolazione, non è sufficiente la qualificazione formale del soggetto: occorre accertare se il reddito derivi da attività d'impresa o da attività economica in senso comunitario, comprendente l'offerta di beni o servizi su un mercato.
- L'esistenza di preclusioni processuali interne non può impedire l'esame di questioni necessarie per dare corretta applicazione a una decisione unionale incompatibile con la disciplina nazionale.
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