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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30048/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento del ricorso contro il silenzio-rifiuto opposto all'istanza di rimborso IRPEF relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo che il rimborso non spettasse ai sensi dell'art. 9, comma 17, della L. n. 289/2002, poiché il beneficio per gli eventi sismici in Sicilia sarebbe stato escluso per gli esercenti attività d'impresa, categoria nella quale rientrerebbero anche i liberi professionisti. Il contribuente ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per asserita formazione del giudicato sulla questione, ma la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, in presenza della decisione della Commissione UE sugli aiuti di Stato relativi alle agevolazioni per le calamità naturali, il giudice nazionale deve conformarsi al diritto dell'Unione anche disapplicando eventuali preclusioni processuali interne. Ha quindi cassato la sentenza della CTR Sicilia e ha rinviato alla stessa Commissione, in diversa composizione, per accertare se l'attività svolta dal contribuente avesse natura imprenditoriale o comunque economica ai fini dell'applicazione dell'agevolazione. La CTR dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. n. 289/2002

    richiamato come base normativa del beneficio fiscale oggetto di contestazione, ma da applicare solo nei limiti compatibili con la disciplina unionale sugli aiuti di Stato

  • art. 108, paragrafo 3, TFUE

    richiamato quale parametro violato dagli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato interno

  • regolamento (CE) n. 1407/2013

    indicato come possibile base di compatibilità per aiuti individuali de minimis

  • regolamento (CE) n. 717/2014

    indicato come possibile base di compatibilità per aiuti individuali de minimis

  • regolamento (CE) n. 994/98

    richiamato come fonte di regimi di aiuto approvati o di esenzione rilevanti per la compatibilità degli aiuti individuali

  • L. n. 190/2014, art. 1, comma 665

    richiamato come norma agevolativa per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia, da interpretare in coerenza con la nozione comunitaria di impresa

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 2697 c.c.

    menzionato indirettamente nel richiamo al principio sull'onere della prova, ma non oggetto decisivo della pronuncia

Massime di principio

  • Le decisioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato sono vincolanti per il giudice nazionale, che deve assicurarne l'attuazione anche mediante la disapplicazione delle norme interne, incluse quelle processuali, se ostative alla piena applicazione del diritto dell'Unione.
  • Quando una agevolazione fiscale connessa a calamità naturali opera come aiuto di Stato, il giudice deve verificare in concreto se il beneficiario svolga o meno un'attività economica, secondo la nozione unionale di impresa, indipendentemente dallo status giuridico del soggetto e dalle modalità di finanziamento.
  • Ai fini della spettanza dell'agevolazione, non è sufficiente la qualificazione formale del soggetto: occorre accertare se il reddito derivi da attività d'impresa o da attività economica in senso comunitario, comprendente l'offerta di beni o servizi su un mercato.
  • L'esistenza di preclusioni processuali interne non può impedire l'esame di questioni necessarie per dare corretta applicazione a una decisione unionale incompatibile con la disciplina nazionale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione internazionale
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiPrimato del diritto dell'Unione europeaOnere della prova

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