Cassazione Civile, Ordinanza n. 25967/2021 del 24/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un procedimento di equa riparazione ex legge Pinto, nel quale la corte d'appello aveva accolto l'opposizione proposta dai ricorrenti e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 3.600,00 ciascuno per la violazione del termine ragionevole di durata del processo presupposto. Nel medesimo decreto, però, la corte territoriale aveva compensato le spese della fase di opposizione e liquidato le spese complessive in misura che i ricorrenti ritenevano inferiore ai parametri dovuti. Con tre motivi di ricorso deducevano: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 3, comma 5, L. n. 89/2001 per l'erronea compensazione delle spese della fase di opposizione; 2) violazione dell'art. 3, comma 5, L. n. 89/2001, degli artt. 10, 11 e 91 c.p.c., dell'art. 13 L. n. 247/2012, dell'art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014 e della tabella 12 allegata, per liquidazione delle spese al di sotto dei minimi, assumendo un valore della causa pari alla sommatoria degli indennizzi di tutti gli otto ricorrenti; 3) violazione dell'art. 5-ter, comma 3, L. n. 89/2001, con riferimento all'art. 737 c.p.c. e all'art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014, per omessa motivazione sul mancato aumento dei compensi per ogni soggetto assistito oltre il primo con la stessa posizione processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate tutte le censure, pur correggendo parzialmente la motivazione del decreto impugnato ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c. sul punto della compensazione delle spese della fase di opposizione. In sintesi, ha affermato che il procedimento ex art. 5-ter L. n. 89/2001 è unitario, con una fase monitoria e una fase di opposizione a contraddittorio pieno; se l'opposizione viene accolta, le spese vanno regolate unitariamente sull'intera vicenda, mentre se l'opposizione è respinta le spese della fase di opposizione possono essere poste a carico della parte opponente, anche se nella fase monitoria essa aveva già ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo. Quanto alla liquidazione, la Corte ha ritenuto corretto il riferimento al valore della singola domanda e ha escluso che la maggiorazione per assistenza a più soggetti con la stessa posizione processuale costituisca un minimo inderogabile, trattandosi di potere discrezionale del giudice di merito.
Norme richiamate
Richiamato come parametro per la regolazione delle spese secondo soccombenza.
Richiamato in relazione alla possibilità di compensazione delle spese.
art. 3, comma 5, L. n. 89/2001
Norma che disciplina la fase monitoria del procedimento di equa riparazione e la liquidazione delle spese nel decreto iniziale.
Norma sostanziale sul diritto all'indennizzo per violazione del termine ragionevole di durata del processo.
L'opposizione non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento.
art. 3, comma 6, L. n. 89/2001
Richiamato per evidenziare la non riproponibilità della domanda nel caso di accoglimento parziale o diniego del decreto monocratico.
Il valore della causa va determinato con riferimento alla singola domanda e non con la sommatoria delle domande di più parti.
art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014
"Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento..."
La maggiorazione per pluralità di assistiti è facoltativa e discrezionale, non un minimo inderogabile della tariffa.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della doglianza sulle spese professionali.
Richiamato dai ricorrenti nella censura sul criterio di valore della causa.
Richiamato per il rito camerale del procedimento di equa riparazione e della relativa opposizione.
Richiamato per la definibilità del ricorso in camera di consiglio come manifestamente infondato.
art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato quale base per la decisione in camera di consiglio.
Usato per correggere parzialmente la motivazione del provvedimento impugnato senza cassarlo.
Richiamato per escludere l'obbligo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione ex legge Pinto, l'opposizione ex art. 5-ter non costituisce un autonomo giudizio impugnatorio, ma la prosecuzione a contraddittorio pieno di un procedimento unitario già iniziato in sede monitoria.
- Se l'opposizione è accolta, le spese devono essere regolate sull'intero procedimento e non soltanto sulla fase di opposizione; il giudice può tuttavia adottare una compensazione totale o parziale, purché consapevole.
- Se l'opposizione è respinta, il decreto monocratico resta fermo nel merito e nel capo sulle spese della fase monitoria; le spese della fase di opposizione sono autonome e possono essere poste a carico della parte opponente anche se nella fase iniziale aveva ottenuto un parziale accoglimento.
- Nel determinare il valore della causa ai fini della liquidazione dei compensi, occorre avere riguardo alla singola domanda proposta da ciascun attore o ricorrente, non alla sommatoria delle pretese cumulate, salvo diversi criteri espressamente previsti.
- La maggiorazione del compenso per la difesa di più soggetti con la stessa posizione processuale prevista dal D.M. n. 55/2014 non integra un diritto a un minimo tariffario inderogabile, ma rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
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