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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25941/2021 del 24/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Il professionista aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per Euro 11.647,81, oltre accessori, quale saldo del compenso per la redazione del progetto del Piano di lottizzazione del primo sub comparto del secondo stralcio del PIP 2 Cesarina di Filottrano. Il committente aveva proposto opposizione, sostenendo di avere incaricato soltanto un geometra e di non avere instaurato alcun rapporto professionale con l’ingegnere; a sostegno richiamava la scrittura privata sottoscritta con il geometra, le fatture per gli acconti, le testimonianze e le proprie risposte all’interrogatorio formale. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 1140/2019 depositata il 5 luglio 2019, aveva accolto l’appello dell’ingegnere e rigettato l’opposizione, ritenendo provato il conferimento dell’incarico anche per facta concludentia, sulla base dei documenti progettuali e urbanistici, delle tavole firmate dal professionista e controfirmate dai lottizzanti, nonché delle richieste di pagamento non contestate. Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2230 e seguenti c.c. e dei principi sul conferimento dell’incarico, lamentando che la Corte d’appello avesse valorizzato alcuni documenti senza considerare le altre prove che, a suo dire, escludevano l’incarico. Con il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, denunciava l’errata ricostruzione e il travisamento dei fatti, l’errata qualificazione del rapporto con il geometra e l’omesso o errato esame delle testimonianze e della scrittura privata, sostenendo che l’ingegnere avesse sottoscritto gli elaborati soltanto nell’ambito della collaborazione professionale con il geometra.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili, congiuntamente, il secondo e il terzo motivo perché diretti a ottenere una nuova valutazione delle prove e della ricostruzione fattuale, riservate al giudice di merito. Ha chiarito che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non consente di contrapporre alla valutazione probatoria della sentenza una diversa lettura delle risultanze, né impone al giudice di confutare espressamente ogni elemento istruttorio non ritenuto decisivo; il controllo di legittimità riguarda la plausibilità e coerenza del ragionamento motivazionale. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse indicato in modo logico e coerente gli elementi posti a fondamento dell’accertamento del conferimento dell’incarico all’ingegnere. Per la stessa ragione, una volta fermo tale accertamento di fatto, non era censurabile la conseguente condanna al pagamento del saldo. Il ricorso è stato dichiarato complessivamente inammissibile. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare al controricorrente le spese, liquidate in Euro 3.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    Nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), in effetti, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati.

    Il giudice di merito valuta liberamente le prove non legali e può attribuire prevalenza ad alcuni elementi, anche senza confutare espressamente gli altri, purché la motivazione della scelta sia logica e coerente. Tale apprezzamento non è riesaminabile in Cassazione.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    La deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non consente, quindi, di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

    Il vizio di omesso esame non è uno strumento per ottenere una nuova valutazione complessiva delle prove o la revisione degli accertamenti fattuali del giudice di merito mediante una lettura alternativa del materiale istruttorio.

  • art. 360 c.p.c.

    Il compito di questa Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).

    Il sindacato di legittimità non comporta una nuova ricostruzione dei fatti o una sostituzione della valutazione delle prove compiuta in appello; verifica invece che la decisione esponga le proprie ragioni e che il percorso probatorio rimanga ragionevole e plausibile.

  • artt. 2230 e seguenti c.c.

    La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, dopo aver premesso che l’incarico professionale può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare la volontà di avvalersi dell’attività del professionista e che lo scambio di consenso tra le parti in merito al conferimento dell’incarico e alla relativa accettazione può intervenire anche per facta concludentia, oltre che per testi e presunzioni, purché gravi, precise e concordanti, ha ritenuto che i documenti prodotti dal professionista (vale a dire la “richiesta di approvazione del 3 stralcio della Lottizzazione PIP Cesarina” e la “Convenzione Urbanistica n. 332 per l’attuazione del piano riguardante il progetto di realizzazione del 1 sub comparto del 2 stralcio”) dimostravano tanto il coinvolgimento professionale dell’ing. D. nella predisposizione dei progetti, quanto la conoscenza da parte di G.G. di tale coinvolgimento.

    Il conferimento dell’incarico professionale non richiede una forma determinata e può desumersi anche da comportamenti concludenti, purché gli elementi valutati consentano di accertare la volontà di avvalersi dell’opera del professionista e la conoscenza del suo coinvolgimento.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di declaratoria d’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • L’incarico per una prestazione d’opera professionale può essere conferito senza una forma determinata e può risultare da comportamenti concludenti, quando le circostanze dimostrino la volontà del committente di avvalersi dell’attività del professionista e la sua conoscenza del coinvolgimento di quest’ultimo.
  • La valutazione delle prove non legali compete al giudice di merito, che può ritenere alcuni elementi prevalenti e implicitamente non accogliere altri, senza dover confutare in modo espresso ogni risultanza istruttoria, purché il ragionamento sia logico e coerente.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova ponderazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti; il sindacato di legittimità verifica la coerenza e la plausibilità della motivazione, non sostituisce la valutazione probatoria del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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