Cassazione Civile, Ordinanza n. 25933/2021 del 24/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino senegalese ha impugnato il decreto del Tribunale di Lecce che aveva respinto la domanda di status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria. Secondo il richiedente, era fuggito dal Senegal per sottrarsi alle denunce e alle conseguenze derivanti dal divieto imposto dalla propria famiglia di sposare la ragazza incinta, divieto condiviso anche dalla famiglia di lei; per evitare il conflitto familiare aveva lasciato il Paese. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo si denunciava violazione degli artt. 8 e 35-bis, comma 9, d.lgs. 25/2008 e degli artt. 3, 5, 7 e 14 d.lgs. 251/2007, sostenendo che il tribunale avesse negato la protezione sussidiaria senza accertare adeguatamente, tramite COI, se le autorità senegalesi fossero in grado di garantire tutela effettiva contro i divieti di matrimonio tra etnie; con il secondo si denunciava violazione dell'art. 3, comma 5, d.lgs. 251/2007, dell'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008 e dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, lamentando il mancato apprezzamento della vulnerabilità soggettiva e oggettiva e della documentazione lavorativa prodotta ai fini della protezione umanitaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il Tribunale aveva effettivamente consultato e indicato le fonti informative rilevanti sul Paese di origine, mentre il ricorrente non aveva indicato fonti alternative idonee a sovvertire la conclusione raggiunta. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché non censurava la specifica valutazione del Tribunale sull'assenza di seri motivi umanitari e sulla mancanza di un effettivo radicamento in Italia desumibile dalla documentazione lavorativa prodotta. In conseguenza della soccombenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge, ma la Corte valuta le censure come inammissibili per difetto di specificità e per mancata contestazione effettiva della motivazione del decreto impugnato.
artt. 8 e 35-bis, comma 9, d.lgs. 25/2008
Sono evocati dal ricorrente per contestare l'istruttoria sulla protezione sussidiaria; la Corte rileva che le fonti informative erano state comunque consultate e indicate dal giudice di merito.
artt. 3, 5, 7 e 14 d.lgs. 251/2007
Sono richiamati per sostenere la censura sul mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; la Corte ritiene non fondata/inammissibile la doglianza perché non supportata da fonti alternative e perché il giudice di merito aveva escluso i presupposti di tutela.
art. 3, comma 5, d.lgs. 251/2007
È richiamato in tema di valutazione della credibilità e degli elementi rilevanti per la protezione; la Corte non ravvisa una specifica critica alla motivazione del tribunale.
art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008
È richiamato per la protezione umanitaria; la Corte conferma la valutazione di insussistenza dei seri motivi umanitari compiuta dal tribunale.
art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998
È richiamato quale base normativa della protezione umanitaria; la Corte ritiene non censurata adeguatamente l'accertata mancanza di vulnerabilità.
art. 8 CEDU
Richiamato dal tribunale in relazione al radicamento in Italia: la documentazione lavorativa prodotta non è ritenuta sufficiente a dimostrare un effettivo inserimento sociale rilevante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È richiamato per determinare l'importo ulteriore del contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità in materia di protezione internazionale, la censura sulla valutazione del Paese di origine è inammissibile se il decreto impugnato indica fonti informative consultate e il ricorrente non indica specifiche fonti alternative idonee a dimostrare una diversa situazione.
- La doglianza sulla protezione umanitaria deve confrontarsi con la concreta motivazione del provvedimento di merito: non è sufficiente lamentare in astratto una mancata valutazione della vulnerabilità se il tribunale ha già escluso, con argomentazione specifica, la presenza di seri motivi umanitari.
- La documentazione lavorativa o di inserimento in Italia, per essere rilevante ai fini della tutela umanitaria, deve dimostrare un effettivo radicamento sociale e non soltanto una presenza lavorativa formale o episodica.
- Il ricorso per cassazione che non si misuri con le rationes decidendi effettive della decisione impugnata è destinato a essere dichiarato inammissibile.
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