Cassazione Civile, Ordinanza n. 25934/2021 del 24/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (richiedente protezione)
La controversia
La controversia nasce dal ricorso di un cittadino straniero, originario della Guinea Conakry e appartenente all'etnia Fulan, che aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli il riconoscimento della protezione umanitaria in riforma del diniego amministrativo. Il Tribunale aveva valorizzato la discriminazione etnica subita dal richiedente nel Paese d'origine, anche in ragione della morte dei genitori per ebola e della conseguente percezione sociale di un presunto ruolo di "untore". Il Ministero dell'interno ha impugnato il decreto con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 32 d.lgs. n. 25/2008 e 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. e all'art. 8 CEDU. Secondo il ricorrente, la personale vulnerabilità del richiedente, ai fini della protezione umanitaria, avrebbe dovuto essere letta secondo un criterio di equilibrata ragionevolezza, e non sarebbe sufficiente il solo inserimento sociale dello straniero in Italia a integrare la vulnerabilità. La censura contestava dunque la correttezza dell'applicazione dell'istituto e, in parte, l'apprezzamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazione di legge, miravano in realtà a contestare l'accertamento fattuale e il controllo motivazionale compiuto dal Tribunale, in modo non consentito dal vigente art. 360, n. 5, c.p.c. Inoltre, ha osservato che il ricorso non coglieva la ratio decidendi, poiché il riconoscimento della protezione umanitaria era stato fondato sulla discriminazione soggettiva del richiedente nel Paese d'origine, e non su una pretesa vulnerabilità derivante dall'integrazione sociale in Italia. Le ulteriori critiche all'apprezzamento probatorio sono state ritenute inammissibili. Non è stata pronunciata statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato.
Norme richiamate
richiamato come norma invocata dal ricorrente per contestare il riconoscimento della protezione umanitaria; la Corte non ne offre una lettura autonoma, ma rileva che la censura non attacca correttamente la ratio decidendi.
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
richiamato quale base normativa della protezione umanitaria; la Corte precisa che la doglianza del Ministero non supera il vaglio di ammissibilità perché mira in sostanza a rimettere in discussione l'accertamento di fatto.
la deduzione di violazione di legge non consente, di per sé, di ottenere un riesame dell'accertamento fattuale svolto dal giudice di merito.
art. 8 Carta EDU
invocato dal ricorrente nel quadro della censura sulla vulnerabilità; la Corte non vi fonda il decisum, limitandosi a dichiarare inammissibile il motivo.
il controllo motivazionale è oggi limitato; le critiche che sostanzialmente attaccano la motivazione non sono proponibili sotto la veste di violazione di legge.
lo scrutinio della manifesta infondatezza/incompatibilità con l'orientamento di legittimità va compiuto con riferimento a ciascun motivo e può condurre a declaratoria di inammissibilità.
richiamato incidentalmente in relazione agli effetti della declaratoria di inammissibilità.
menzionato in collegamento sistematico con la funzione di filtro e con l'inammissibilità del ricorso.
richiamato solo in via comparativa/sistematica nel ragionamento sul filtro ex art. 360-bis c.p.c.
Massime di principio
- La deduzione formale di violazione di legge non è sufficiente a trasformare in censura di legittimità un motivo che, nella sostanza, mira a contestare l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata: se le censure colpiscono un presupposto diverso da quello effettivamente posto a base della pronuncia, il motivo è inammissibile.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio sotto forma di violazione di legge o di critica generica dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito.
- La protezione umanitaria può essere riconosciuta in presenza di una condizione di vulnerabilità desumibile anche da fattori di discriminazione soggettiva nel Paese di origine, senza che sia decisivo, in senso contrario, il solo richiamo alla mancata integrazione o alla mancata rilevanza dell'inserimento sociale in Italia.
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