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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25937/2021 del 24/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comproprietario)

La controversia

La controversia riguarda lo scioglimento della comunione di porzioni immobiliari in comproprietà tra le parti. Il Tribunale, poi confermato dalla Corte d'appello, aveva disposto la divisione mediante attribuzione diretta dei lotti e non tramite sorteggio, ritenendo che un diverso abbinamento delle porzioni avrebbe richiesto la costituzione di una servitù di passaggio tra i beni divisi, con possibili nuove tensioni tra i condividenti. Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza deducendo, con unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 729 c.c. e nullità della decisione per motivazione apparente, sostenendo che i giudici di merito avessero derogato illegittimamente al criterio del sorteggio, sulla base di un rilievo tecnico ritenuto illogico e incoerente rispetto agli accertamenti del consulente tecnico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata non contenesse affermazioni contrarie all'art. 729 c.c., poiché il sorteggio non è criterio inderogabile quando le quote sono uguali. Ha inoltre escluso che la motivazione fosse apparente, osservando che la Corte d'appello aveva esposto ragioni percepibili e non illogiche per la deroga al sorteggio, fondate sull'esigenza di evitare la creazione di servitù di passaggio tra le porzioni divise. Infine, ha rilevato che le censure miravano in sostanza a una rivalutazione del merito e delle risultanze tecniche, non consentita in sede di legittimità. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 729 c.c.

    Il sorteggio non costituisce criterio inderogabile nella divisione quando le quote sono uguali; il giudice di merito può derogare in presenza di ragioni non illogiche o irrazionali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, può essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Nella divisione di beni in comunione con quote uguali, il sorteggio dei lotti non ha carattere inderogabile: il giudice può adottare un diverso criterio di attribuzione se lo giustifica con ragioni concrete e logicamente apprezzabili.
  • La motivazione è apparente solo quando manca effettivamente l'esposizione delle ragioni del decisum; non basta che la parte ritenga la motivazione non convincente o in contrasto con gli accertamenti tecnici.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie, neppure sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieComunioneImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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