Cassazione Civile, Ordinanza n. 25938/2021 del 24/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio deciso dal giudice di pace, nel quale il tribunale, investito dell'appello proposto dal condominio contro la sentenza di primo grado resa nel contraddittorio con la controparte, ha dichiarato l'impugnazione inammissibile perché la causa era stata decisa secondo equità, il valore non superava 1.100 euro e i motivi di gravame non rientravano tra quelli che rendono appellabili le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c. Nonostante ciò, il tribunale ha compensato le spese del grado richiamando in modo generico la "difficoltà interpretativa della vicenda processuale". La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione delle spese fosse stata disposta fuori dei casi consentiti dalla legge e con motivazione incongrua rispetto alla reale ratio della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto fondato il motivo sulla regolazione delle spese, osservando che nel regime applicabile ratione temporis la compensazione è consentita solo nei casi tipizzati dall'art. 92 c.p.c. e, dopo l'intervento della Corte costituzionale, in ipotesi di analoga gravità ed eccezionalità; ha rilevato che la formula usata dal tribunale sulla presunta difficoltà interpretativa non trovava riscontro nella motivazione del provvedimento, che invece mostrava una verifica oggettiva e lineare dei presupposti di inammissibilità dell'appello. La motivazione addotta per compensare le spese è stata quindi giudicata incongrua e sindacabile in sede di legittimità. La sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Richiamato solo come parametro generale sulla regolazione delle spese di lite, in combinazione con l'art. 92 c.p.c.
art. 92 c.p.c.
nel testo in vigore novellato dal decreto legge n. 132/2014
La compensazione delle spese è consentita, oltre che in caso di soccombenza reciproca, solo nelle ipotesi tipizzate di assoluta novità della questione e di mutamento della giurisprudenza; dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, anche in ipotesi analoghe di sopravvenienze e di assoluta incertezza purché di gravità ed eccezionalità pari o maggiore rispetto a quelle espressamente previste.
art. 339, comma 3, c.p.c.
Richiamato per escludere l'appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità quando i motivi di impugnazione non rientrano nelle ipotesi previste dalla norma.
d.l. n. 132/2014
Indicato come fonte della disciplina dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis.
Corte cost. n. 77/2018
Ha esteso l'ambito della compensazione delle spese a ipotesi analoghe di sopravvenienze e assoluta incertezza, se con gravità ed eccezionalità pari o maggiore rispetto a quelle tipiche.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite può essere disposta solo nei casi espressamente previsti dalla legge o in ipotesi che presentino una gravità ed eccezionalità almeno pari a quelle tipizzate; non è sufficiente un richiamo generico a difficoltà interpretative se tali difficoltà non emergono dalla motivazione della decisione.
- La motivazione sulla compensazione delle spese è sindacabile in cassazione quando risulti palesemente incongrua rispetto alla reale ragione della decisione, specie se il provvedimento mostra una ricostruzione oggettiva e lineare dei presupposti processuali.
- Nel giudizio di impugnazione avverso sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, l'appellabilità è circoscritta alle sole ipotesi previste dall'art. 339, comma 3, c.p.c.; se i motivi di gravame esulano da tali casi, l'appello è inammissibile.
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