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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22897/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente ha impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento emessa per omesso versamento dei contributi annuali dovuti alla Camera di commercio per l'anno 2001. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; in appello la decisione era stata parzialmente riformata. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con sette motivi, anzitutto la nullità della sentenza e del procedimento per mancata notifica dell'appello alla Camera di commercio, asserita litisconsorte necessaria; poi ha contestato l'ammissibilità dell'appello dell'agente della riscossione proposto tramite avvocato del libero foro e il preteso difetto di procura del difensore; infine ha censurato la ritenuta prescrizione decennale del credito camerale, sostenendo che dovesse applicarsi la prescrizione quinquennale. È stata anche prospettata, in via ulteriore, l'extrapetizione sulla questione sanzioni.

La decisione

La Corte ha respinto i primi cinque motivi, ritenendo inammissibile per difetto di interesse la doglianza sulla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della Camera di commercio e infondate le censure sulla rappresentanza processuale dell'agente della riscossione. Ha invece accolto il sesto motivo, affermando che il diritto camerale ha natura di tributo periodico soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., e non al termine ordinario decennale. Il settimo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate per la novità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    La mancata notifica dell'appello al preteso litisconsorte necessario non comporta, nel caso concreto, una nullità utile a chi ricorre se non vi è lesione del suo diritto di difesa e del contraddittorio.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire non tutela la mera aspirazione a un nuovo giudizio con esito più favorevole, in assenza di un pregiudizio concreto alla posizione processuale della parte.

  • art. 111 Cost.

    Il principio di ragionevole durata impone un'interpretazione antiformalistica e orientata all'economia processuale, evitando attività inutili e formalità superflue.

  • art. 101 c.p.c.

    Il contraddittorio rileva in quanto effettivamente funzionale alla difesa delle parti e dei soggetti incisi dalla decisione.

  • art. 24 Cost.

    Le garanzie difensive devono essere concretamente lese perché possa aversi un interesse alla ripetizione del processo.

  • art. 175 c.p.c.

    Il giudice deve dirigere il processo evitando dilazioni e formalità non necessarie.

  • art. 127 c.p.c.

    Rileva, in chiave di economia processuale, nel governo del procedimento camerale e nella sollecita definizione della controversia.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può stare in giudizio con avvocati del libero foro nei casi previsti, senza necessità di prova ulteriore del presupposto organizzativo.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933

    La delibera speciale è necessaria solo nelle ipotesi in cui la legge la preveda per il ricorso all'Avvocatura dello Stato.

  • artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50/2016

    Sono richiamati come cornice dei criteri di scelta del patrocinio esterno dell'ente.

  • art. 1, comma 5, d.l. n. 193/2016 conv. in l. n. 225/2016

    Costituisce base normativa della disciplina organizzativa dell'agente della riscossione e del relativo patrocinio.

  • art. 2948 c.c.

    La Corte afferma che il credito per diritto camerale, essendo periodico, è soggetto a prescrizione quinquennale ex n. 4 della norma.

  • art. 2946 c.c.

    La prescrizione ordinaria decennale non si applica al diritto camerale, che è invece credito periodico.

  • art. 18 l. n. 580/1993

    Il diritto camerale è un prelievo annuale destinato al finanziamento ordinario delle camere di commercio.

  • art. 13 l. n. 289/2002

    Viene richiamato per la qualificazione del diritto camerale come tributo.

  • art. 5-quater, comma 1, d.l. n. 282/2002 conv. in l. n. 27/2003

    Estende al diritto annuale camerale la disciplina fiscale richiamata dalla Corte.

  • art. 2953 c.c.

    La mancata impugnazione di un atto di riscossione non trasforma un termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.

  • art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997

    È richiamato a sostegno dell'unitarietà del termine in materia di sanzioni collegate al tributo.

  • art. 10 d.m. n. 54/2005

    Prevede la decadenza per la notifica dell'atto di irrogazione delle sanzioni e la prescrizione quinquennale del relativo diritto alla riscossione.

  • art. 363 c.p.c.

    È richiamato per il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite sulla rappresentanza processuale dell'Agenzia.

Massime di principio

  • L'eccezione di omessa integrazione del contraddittorio per litisconsorte necessario non è utilmente deducibile dalla parte che non abbia subito alcuna concreta lesione del diritto di difesa; il solo interesse a ottenere un nuovo giudizio con esito potenzialmente diverso non è tutelato dall'art. 100 c.p.c.
  • Nel giudizio tributario, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro nei casi consentiti dalla disciplina di settore e dagli accordi organizzativi applicabili, senza che la costituzione processuale debba essere assistita da specifiche allegazioni o prove del presupposto organizzativo quando la scelta discende dal quadro convenzionale o dall'indisponibilità dell'Avvocatura.
  • Il diritto annuale camerale ha natura di tributo periodico: il relativo credito si prescrive in cinque anni ex art. 2948, n. 4, c.c., non in dieci anni, poiché il presupposto impositivo si rinnova annualmente e la pretesa è collegata a un'obbligazione di durata.
  • La mancata opposizione o impugnazione di un atto di riscossione non determina la conversione del termine di prescrizione breve in prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.; tale effetto non opera per i crediti riscossi mediante ruolo o per gli atti di riscossione coattiva.
  • In presenza di un tributo periodico, il termine di prescrizione del credito principale e quello delle sanzioni devono essere coerenti e unitari, evitando che per il tributo operi un termine più lungo rispetto alle sanzioni collegate alla medesima violazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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