Cassazione Civile, Ordinanza n. 20960/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il calcolo dell'anzianità e della progressione economica di un docente che, dopo essere entrato nei ruoli della scuola elementare, era passato alla scuola secondaria di primo grado e poi confermato in ruolo. L'amministrazione aveva applicato, al momento del passaggio, il meccanismo della temporizzazione previsto per il transito a ruolo superiore e, solo dopo la conferma in ruolo, la ricostruzione di carriera per il servizio pregresso. Il docente chiedeva invece che tutto il servizio fosse riconosciuto con il criterio della ricostruzione della carriera ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, ritenuto più favorevole, richiamando anche l'art. 3, commi 3 e 4, d.P.R. n. 399/1988, la circolare ministeriale n. 78/1999 e il parere del Consiglio di Stato n. 665/1996. I motivi di ricorso per cassazione denunciavano: 1) violazione e falsa applicazione delle norme sul passaggio di ruolo e sulla valutazione del servizio pre-ruolo, per avere la Corte d'appello escluso la valutazione integrale del servizio prestato nel ruolo inferiore; 2) violazione dell'art. 1374 c.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto più vantaggiosa la temporizzazione, nonostante essa avrebbe prodotto solo un vantaggio iniziale seguito da effetti peggiorativi sulla carriera.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente ricostruito il quadro normativo e che la scelta del criterio applicato fosse stata oggetto di un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. In particolare, è stato affermato che, nei casi di passaggio da un ruolo inferiore a uno superiore, occorre distinguere tra il momento dell'immissione in ruolo, in cui si applica la temporizzazione, e la successiva conferma in ruolo, in cui può operare la ricostruzione di carriera per il periodo antecedente alla nomina. È stato inoltre ribadito che temporizzazione e ricostruzione di carriera non sono cumulabili e che non è consentito combinare i due criteri mediante una soluzione intermedia. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato che la temporizzazione risultava in concreto più favorevole per il docente, sia per il trattamento economico sia per la data di progressione alla classe stipendiale successiva. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di attività difensiva delle amministrazioni intimate.
Norme richiamate
art. 83 d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417
«In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera»
Norma originaria sul passaggio di ruolo, poi superata dalla disciplina successiva del testo unico dell'istruzione.
art. 485 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297
Il servizio non di ruolo nelle scuole secondarie ed artistiche è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero nei primi quattro anni e per i due terzi del periodo eccedente, e ai soli fini economici per il rimanente terzo.
art. 6 d.P.R. 25 giugno 1983, n. 345
Prevede il meccanismo della temporizzazione e il divieto di cumulo dei benefici con quelli derivanti dal riconoscimento dei servizi ai fini di carriera.
art. 3 d.P.R. 23 agosto 1988, n. 399
Disciplina gli aumenti biennali convenzionali e il loro riassorbimento nelle posizioni stipendiali successive; l'anzianità riconosciuta ai soli fini economici è utile per gli aumenti biennali convenzionali.
art. 4 d.P.R. 23 agosto 1988, n. 399
Stabilisce che, al compimento del sedicesimo anno per i docenti interessati, l'anzianità utile ai soli fini economici diviene interamente valida per le successive posizioni stipendiali; disciplina inoltre il passaggio a qualifica superiore, la temporizzazione della differenza stipendiale e il divieto di cumulo dei benefici.
La doglianza è stata proposta dal ricorrente, ma la Corte non l'ha accolta perché la censura mirava in sostanza a ottenere una diversa lettura del fatto e della convenienza concreta dei criteri applicati.
Richiamato in tema di rinnovazione della notificazione del ricorso, come rimedio sanante del vizio di notificazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato ai fini della dichiarazione sulla sussistenza delle condizioni processuali per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel passaggio di un docente da un ruolo inferiore a uno superiore, occorre distinguere tra il momento dell'immissione in ruolo e quello della successiva conferma: alla prima fase si applica la temporizzazione, alla seconda può operare la ricostruzione di carriera per il servizio pregresso secondo la disciplina di settore.
- Temporizzazione e ricostruzione di carriera sono istituti alternativi e non cumulabili: non è consentito costruire una soluzione mista che sommi i vantaggi di entrambi.
- La scelta del criterio più favorevole dipende da una verifica concreta caso per caso, da compiersi alla data della decorrenza economica del ruolo, confrontando sia il trattamento economico sia l'anzianità effettivamente riconosciuti.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle risultanze di fatto o della convenienza concreta dei criteri applicati dal giudice di merito, se la motivazione di merito è logica e coerente con il quadro normativo.
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