Cassazione Civile, Ordinanza n. 08541/2023 del 24/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Un artista interprete ed esecutore aveva insinuato al passivo di un ente in liquidazione un credito per compensi dovuti per l'utilizzo di fonogrammi relativi a prestazioni artistiche da lui rese. L'organo liquidatorio aveva ammesso il credito solo in parte; il tribunale, decidendo sull'opposizione allo stato passivo, aveva riconosciuto un ulteriore importo ma soltanto in chirografo, negando sia il privilegio richiesto sia gli interessi legali. Il ricorrente per cassazione ha dedotto tre censure: 1) vizio motivazionale e violazione degli artt. 116 e 210 c.p.c. per non avere il tribunale tratto conseguenze dalla mancata ottemperanza all'ordine di esibizione documentale; 2) violazione degli artt. 1282 c.c. e 71-septies, 73 e 73-bis l. 633/1941 per avere negato gli interessi in difetto di specifica allegazione della decorrenza; 3) violazione dell'art. 2751-bis c.c. e delle norme sulla disciplina dei compensi agli artisti interpreti ed esecutori per avere escluso la natura di credito di lavoro privilegiato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la doglianza sul "quantum" non integrava un fatto storico omesso ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e perché la mancata esibizione della documentazione era comunque irrilevante rispetto alla ratio decidendi, fondata sulla mancata prova del diritto vantato; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché gli interessi sui crediti pecuniari non decorrono automaticamente in assenza di specifica domanda e di indicazione della decorrenza o degli elementi per desumerla; ha ritenuto infondato il terzo motivo perché i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori per l'utilizzazione dei fonogrammi non hanno natura retributiva e non rientrano nel privilegio generale ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., essendo diritti patrimoniali connessi allo sfruttamento economico della prestazione già resa e non alla prestazione lavorativa in sé. Spese compensate per l'assenza di un consolidato orientamento di legittimità sulla questione del terzo motivo.
Norme richiamate
art. 99 legge fall.
il ricorso è stato ritenuto tempestivo perché il termine decorrente dalla comunicazione del decreto cadeva in giorni festivi, con differimento della scadenza.
la censura non era idonea a fondare il vizio dedotto, perché la questione del quantum non costituiva un fatto storico omesso.
la mancata ottemperanza all'ordine di esibizione può consentire al giudice di trarre argomenti di prova, ma il mancato esercizio di tale potere è insindacabile in cassazione perché discrezionale.
omesso esame di un fatto decisivo e controverso
il fatto omesso deve essere un preciso accadimento storico-naturalistico, non una questione giuridica come la determinazione del quantum o la sussistenza del diritto.
nei crediti pecuniari liquidi ed esigibili gli interessi decorrono di pieno diritto, ma essi hanno fondamento autonomo e devono essere chiesti espressamente con indicazione della decorrenza o di elementi equivalenti.
art. 71-septies l. 22 aprile 1941, n. 633
richiamato per qualificare il regime dei compensi per copia privata dei fonogrammi nell'ambito della disciplina speciale sul diritto d'autore.
art. 73 l. 22 aprile 1941, n. 633
richiamato insieme alle altre disposizioni speciali per individuare i compensi dovuti agli artisti interpreti o esecutori per utilizzazioni secondarie dei fonogrammi.
art. 73-bis l. 22 aprile 1941, n. 633
richiamato per la disciplina dei compensi connessi allo sfruttamento dei fonogrammi.
art. 84 l. 22 aprile 1941, n. 633
richiamato come disposizione del sistema che regola i diritti patrimoniali degli artisti interpreti o esecutori.
il privilegio generale sui mobili riguarda i crediti per retribuzioni dovute per attività lavorativa, non i diritti patrimoniali derivanti dalla successiva utilizzazione economica della prestazione già eseguita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, all'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non la contestazione della corretta determinazione del quantum o della sussistenza del diritto.
- L'ingiustificata inosservanza dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. consente al giudice di merito di desumere argomenti di prova, ma l'uso o il mancato uso di tale potere resta insindacabile in cassazione se la decisione è sorretta da autonoma ratio probatoria.
- Gli interessi sui crediti pecuniari producono effetti ex art. 1282 c.c. solo se il credito è liquido ed esigibile e la parte li domanda in modo specifico, indicando la decorrenza o gli elementi per determinarla.
- I compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori per lo sfruttamento dei fonogrammi hanno natura di diritti patrimoniali connessi alla fruizione economica della prestazione, ma non costituiscono retribuzione per attività lavorativa ai fini del privilegio generale sui mobili.
- Il privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 2, c.c. è circoscritto ai crediti che remunerano direttamente l'attività svolta dal prestatore d'opera e non si estende ai corrispettivi che derivano dalla successiva utilizzazione del risultato della prestazione da parte di terzi.
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