Cassazione Civile, Ordinanza n. 20038/2021 del 14/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, relativa alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2003. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'annullamento della cartella per asserita decadenza dall'iscrizione a ruolo per tardiva notifica; in appello, però, la Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame dell'Agenzia delle Entrate ritenendo tempestiva la notifica, perché la disciplina transitoria introdotta dalla L. n. 156/2005 consentiva, per tali posizioni pendenti, la notifica entro il 31.12.2007 e la cartella era stata notificata nel febbraio 2007. Il contribuente ricorre per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 331 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione, parte del primo grado ma non appellata; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo; 3) omessa pronuncia e violazione dell'art. 36-bis, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 6, comma 5, L. n. 212/2000, per mancata considerazione della doglianza relativa all'omessa comunicazione di irregolarità e alla presenza di somme iscritte a ruolo non derivanti dalla dichiarazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo la necessità del litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario della riscossione nelle controversie che riguardano vizi non propri della cartella, come la tardiva notificazione. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che il giudice d'appello aveva completamente omesso di esaminare e motivare sulle specifiche contestazioni del contribuente relative ai presupposti dell'iscrizione a ruolo e alla mancata comunicazione di irregolarità; tali questioni, ritualmente riproposte, avrebbero dovuto essere valutate. Di conseguenza la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Non impone l'integrazione del contraddittorio nel caso in cui non sia configurabile un litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario della riscossione per vizi non propri della cartella.
Richiamato come parametro della dedotta nullità processuale per error in procedendo e omessa pronuncia.
Invocato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
Richiamato a fondamento della doglianza di omessa pronuncia su eccezioni e contestazioni ritualmente dedotte.
art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata dal ricorrente per contestare la legittimità della cartella e la mancata comunicazione di irregolarità nel controllo automatizzato.
Richiamato per sostenere l'obbligo di comunicazione al contribuente delle irregolarità riscontrate prima dell'iscrizione a ruolo.
Considerata dalla CTR come fonte della disciplina transitoria che fissava un termine per la notifica delle cartelle relative a situazioni pendenti alla data della sentenza della Corte costituzionale n. 280/2005.
Corte costituzionale n. 280/2005
Richiamata come evento che ha determinato l'introduzione della disciplina transitoria sulla notifica delle cartelle.
Richiamato per affermare che, in caso di contestazioni sul merito della pretesa impositiva, il concessionario che sia destinatario dell'impugnazione può chiamare in giudizio l'ente titolare del credito.
d.lgs. n. 546/1992, art. 53, comma 2
La previsione che l'appello sia proposto nei confronti di tutte le parti non elimina la distinzione tra cause inscindibili e scindibili né comporta automaticamente un litisconsorzio necessario.
L. n. 388/2000, art. 7, comma 10
Citato nel riepilogo delle contestazioni del contribuente con riferimento a un credito d'imposta occupazionale utilizzato in dichiarazione.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario contro una cartella di pagamento, il concessionario della riscossione e l'ente impositore non sono litisconsorti necessari quando la contestazione riguarda vizi non propri della cartella o questioni che attengono alla pretesa tributaria, sicché non sussiste un obbligo del giudice di disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio.
- La legittimazione passiva nelle controversie sulla debenza del tributo spetta, in via sostanziale, all'ente titolare del credito tributario; il concessionario, se convenuto o destinatario dell'impugnazione, può eventualmente chiamare in causa l'ente, ma l'assenza di quest'ultimo non determina automaticamente nullità del giudizio.
- La parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per riproporre in secondo grado le eccezioni o domande respinte, assorbite o non esaminate: è sufficiente la loro riproposizione nelle difese dell'appello.
- L'omessa considerazione, da parte del giudice di merito, di specifiche doglianze ritualmente riproposte e potenzialmente decisive integra vizio censurabile in cassazione, quando la motivazione si limiti a pronunciarsi su un solo profilo della controversia trascurando gli ulteriori temi devoluti.
- In presenza di contestazioni sulla legittimità della cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, il giudice deve esaminare anche le deduzioni relative ai presupposti dell'iscrizione a ruolo e all'eventuale omessa comunicazione di irregolarità, ove esse siano state specificamente dedotte e riproposte.
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