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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27298/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società di leasing)

La controversia

Un utilizzatore aveva convenuto in giudizio la società concedente in relazione a un contratto di locazione finanziaria nautica stipulato nel 2008, deducendo che il contratto prevedesse interessi di mora applicati anche sugli interessi corrispettivi e non solo sul capitale, e sostenendo che il tasso di mora pattuito fosse usurario perché superiore al tasso soglia. Chiedeva, conseguentemente, di dichiarare la nullità/usurarietà della clausola e l’inesigibilità degli interessi, di accertare i pagamenti effettuati e la cessazione del rapporto, nonché la restituzione di quanto versato a titolo di interessi; in subordine, domandava che la mora fosse applicata solo sul capitale. La controparte resisteva e proponeva domanda riconvenzionale per l’accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, per l’operatività di una clausola penale e per la condanna al pagamento di somme rilevanti a titolo di canoni, penale e spese. In primo grado il tribunale aveva accertato la risoluzione del contratto per inadempimento e rigettato la riconvenzionale per indeterminatezza; in appello la decisione era stata parzialmente riformata con accoglimento della riconvenzionale e condanna dell’utilizzatore al pagamento di euro 833.015 oltre interessi moratori nei limiti del tasso soglia annuale. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione della disciplina antiusura e delle norme sul tasso soglia, assumendo che la corte territoriale avesse errato nel calcolo del tasso di mora e nell’escludere l’applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c.; 2) omesso esame di un fatto decisivo e contestazione della motivazione, lamentando che il giudice d’appello avesse disatteso senza adeguata giustificazione la consulenza tecnica d’ufficio che avrebbe ritenuto usurario il tasso di mora; 3) violazione delle norme sulla nullità, risoluzione e disciplina delle conseguenze del contratto, sostenendo per la prima volta in cassazione la nullità della clausola generale n. 19 del contratto per illiceità della causa. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la sentenza d’appello non aveva affatto applicato un cumulo tra interessi corrispettivi e moratori, ma aveva compiuto un calcolo fattuale del tasso di mora ritenendolo pari al tasso soglia; ha inoltre rilevato che la motivazione era sufficiente e che la doglianza si risolveva in una contestazione di merito sul calcolo. Il terzo motivo è stato ritenuto un novum inammissibile perché la questione della nullità della clausola non era stata dedotta nei gradi di merito. Un ulteriore quarto rilievo era stato considerato non motivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione del contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione d’appello nella parte in cui aveva accolto la domanda riconvenzionale della società di leasing e condannato l’utilizzatore al pagamento della somma di euro 833.015 oltre interessi moratori nei limiti del tasso soglia. La Corte ha escluso la violazione della disciplina antiusura perché la sentenza impugnata non aveva operato un cumulo improprio tra interessi corrispettivi e moratori, ma aveva svolto un accertamento fattuale sul tasso di mora; ha altresì escluso il vizio di motivazione, ritenendo che la Corte territoriale avesse fornito una ricostruzione sufficiente e avesse già considerato gli esiti della consulenza tecnica. Quanto alla dedotta nullità della clausola contrattuale, la Corte ha dichiarato la censura inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Invocato per denunciare violazione di legge; la Corte ha ritenuto infondati i motivi proposti sotto questo profilo.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Invocato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione d’appello era sufficiente e la censura si risolveva in una contestazione del merito del calcolo.

  • art. 1815, secondo comma, c.c.

    Richiamato dal ricorrente come conseguenza dell’usurarietà del tasso di mora; la Corte non ne ha fatto applicazione perché ha escluso l’usurarietà dedotta.

  • art. 644 c.p.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro della pretesa usurarietà; la Corte ha escluso che vi fosse violazione della disciplina antiusura nella motivazione impugnata.

  • L. 7 marzo 1996, n. 108

    Richiamata per la determinazione del tasso soglia e della disciplina antiusura; la Corte ha ritenuto corretto l’impianto logico della sentenza d’appello.

  • decreto 20 dicembre 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

    Richiamato dal ricorrente quale parametro di calcolo del tasso soglia; la Corte ha escluso l’errore di diritto denunciato.

  • artt. 61, 116 e 191 ss. c.p.c.

    Richiamati a sostegno della censura sulla consulenza tecnica d’ufficio; la Corte ha ritenuto che la motivazione avesse comunque dato conto delle risultanze peritali.

  • artt. 1418, 1458 e 1526 c.c.

    Richiamati nel terzo motivo per sostenere la nullità della clausola contrattuale e le conseguenze della risoluzione; la Corte ha dichiarato la censura nuova rispetto ai gradi di merito.

  • L. 4 agosto 2017, n. 124

    Richiamata dal ricorrente nel terzo motivo; il testo non consente di ricavare un’autonoma statuizione applicativa della Corte su tale norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In materia di usura bancaria o finanziaria, la censura di violazione di legge non è fondata quando la sentenza di merito non applica un cumulo tra interessi corrispettivi e moratori, ma compie un accertamento fattuale sul tasso di mora e lo confronta con il tasso soglia.
  • La doglianza che contesta il mero risultato del calcolo del tasso soglia o del tasso moratorio attiene al fatto e non alla violazione di legge, se la decisione impugnata mostra di aver applicato il corretto criterio giuridico.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. non sussiste quando il giudice di merito dia conto, in modo sufficiente, delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e spieghi perché ne discosta le conclusioni.
  • In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di nullità o di illiceità contrattuale non dedotte nei gradi di merito; la censura nuova è inammissibile.
  • L’ammissibilità del ricorso per cassazione richiede che ciascun motivo si traduca in una vera censura; mere richieste consequenziali sulla regolazione delle spese non integrano un motivo di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieLeasingIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaNullità

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