Cassazione Civile, Ordinanza n. 08667/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria del credito)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di euro 2.340,49, somma residua di un finanziamento originariamente concesso da una banca e poi ceduto a una società di recupero/cessione crediti. Il debitore aveva proposto opposizione ex art. 645 c.p.c., sostenendo che il finanziamento fosse collegato a un contratto di fornitura di cure odontoiatriche rese a favore della propria moglie e che il fornitore si fosse reso inadempiente. L’opposizione era stata respinta dal Giudice di pace e, in appello, il Tribunale aveva confermato il rigetto, rilevando che il consumatore non aveva provato l’effettivo inadempimento del fornitore, prova che riteneva necessaria ai fini dell’art. 125-quinquies TUB; inoltre il Tribunale aveva osservato che la società convenuta era mera cessionaria del credito e non del contratto di finanziamento. Con il ricorso per cassazione venivano proposti due motivi: 1) violazione dell’art. 125-quinquies TUB, assumendo che per ottenere la risoluzione del finanziamento fosse sufficiente la messa in mora del fornitore e non anche la prova del suo inadempimento; 2) violazione degli artt. 1-4 l. n. 130/1999, contestando l’esclusione della legittimazione passiva della cessionaria e sostenendo che il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni relative al rapporto da cui deriva il credito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, anzitutto, che il ricorso fosse carente di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c., poiché non riportava in modo adeguato il contenuto degli atti e dei documenti richiamati né ne indicava la localizzazione processuale. Nel merito, ha comunque affermato che, nei contratti di credito collegati, il consumatore che intenda opporre al finanziatore l’inadempimento del fornitore deve provare i fatti impeditivi posti a base dell’eccezione: il collegamento negoziale consente di far valere nei confronti del finanziatore un’eccezione fondata sull’inadempimento del contratto collegato, ma non sposta l’onere della prova su quest’ultimo. Ha quindi confermato la correttezza della decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto non assolto l’onere probatorio del ricorrente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese, alla somma ex art. 96 c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1455 del codice civile
La norma richiede, oltre alla costituzione in mora del fornitore, la prova dell'inadempimento del fornitore e della sua non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c.; il consumatore che invochi la tutela deve provare i fatti impeditivi dedotti a sostegno dell'eccezione.
Rileva come parametro per valutare se l'inadempimento del fornitore sia sufficientemente grave da legittimare la risoluzione del contratto di credito collegato.
Il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione degli atti e documenti su cui si fonda, con duplice adempimento: contenuto rilevante e localizzazione processuale; la mancanza della localizzazione basta a determinare l'inammissibilità.
È richiamata la procedura accelerata per i ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati; la definizione conforme alla proposta consente la condanna ex art. 96 c.p.c.
È richiamata la facoltà della parte di domandare la decisione e depositare memoria nella procedura accelerata.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta di inammissibilità è letta come ipotesi di abuso del processo che giustifica la condanna aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di definizione sfavorevole del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
È la base processuale dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal debitore.
È invocata dal ricorrente a sostegno della tesi sulla opponibilità delle eccezioni al cessionario del credito.
Massime di principio
- Nel credito al consumo collegato, l'eccezione di inadempimento contro il finanziatore presuppone che il consumatore provi l'inadempimento del fornitore e la gravità dello stesso; la mera messa in mora non è di per sé sufficiente se non è supportata da ulteriori elementi probatori.
- Il collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e contratto di fornitura non sposta automaticamente l'onere della prova: il fatto impeditivo dedotto dal debitore resta un fatto che egli deve dimostrare.
- Nel ricorso per cassazione, il requisito di specifica indicazione degli atti e documenti richiede sia la trascrizione/illustrazione del loro contenuto rilevante sia la loro precisa localizzazione nel fascicolo; la carenza di uno solo di tali profili può determinare l'inammissibilità.
- Quando la decisione di legittimità si conforma alla proposta di definizione accelerata per inammissibilità o manifesta infondatezza, la Corte può applicare la disciplina dell'abuso del processo con conseguente condanna aggravata ex art. 96 c.p.c.
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