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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20523/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da pagamenti eseguiti da una società poi fallita a favore della proprietaria di un capannone industriale, in relazione a lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'immobile e degli impianti. Il curatore del fallimento ha chiesto la restituzione di euro 251.780,00 ex art. 2033 c.c., sostenendo che le somme non fossero dovute perché, secondo il contratto di locazione, le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento gravavano sul locatore; inoltre, per alcuni interventi, non risultavano neppure i costi effettivamente sostenuti dalla destinataria dei pagamenti. Il tribunale ha accolto la domanda e la corte d'appello ha confermato, ritenendo provati i pagamenti e l'assenza di una causa giustificativa. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza d'appello per violazione del principio di immutabilità del giudice, assumendo che la decisione fosse stata resa da un collegio diverso da quello davanti al quale era stata svolta l'ultima attività processuale in modalità cartolare; con il secondo ha denunciato violazione di norme contrattuali e processuali e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che i giudici di merito avessero trascurato l'esistenza di un pregresso accordo oneroso, anteriore al contratto di locazione, in base al quale la controparte avrebbe dovuto eseguire i lavori per conto della società poi fallita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, chiarendo che, nel rito cartolare emergenziale, il deposito delle note scritte non coincide con l'udienza di precisazione delle conclusioni, che resta quella fissata per la trattazione cartolare; pertanto, l'organo giudicante si intende insediato alla data dell'udienza e non al momento del deposito delle note. Da ciò ha escluso la violazione del principio di immutabilità del giudice d'appello, osservando anche che il presidente del collegio poteva legittimamente sostituire il relatore prima della decisione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo non autosufficiente e non conforme ai requisiti del ricorso per cassazione: le censure si risolvevano in una diversa lettura del materiale istruttorio, senza spiegare chiaramente le specifiche violazioni di legge né indicare dove e quando il preteso accordo antecedente fosse stato dedotto e provato nei precedenti gradi di giudizio. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    Il pagamento è ripetibile solo se effettuato senza causa giustificativa; il creditore che agisce in ripetizione deve provare il pagamento e la mancanza della causa solvendi.

  • art. 1576 c.c.

    Nel contratto di locazione, il locatore è tenuto alle riparazioni e alla manutenzione necessarie secondo la disciplina richiamata nei gradi di merito.

  • art. 157 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso quale norma sulla composizione/immutabilità del collegio, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso quale norma sulla nullità per irregolare composizione del collegio, ma non ritenuto violato.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla fase decisoria, senza accoglimento.

  • art. 276 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di deliberazione della sentenza da parte del collegio.

  • art. 352 c.p.c.

    Il principio di immutabilità del giudice d'appello non è stato violato, poiché il collegio decidente era quello insediato all'udienza cartolare di decisione.

  • art. 359 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'appello, ma senza rilievo decisivo.

  • art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020

    La disciplina emergenziale sulla trattazione cartolare comporta solo uno slittamento temporale delle scansioni dell'udienza e non la sua scissione in due momenti autonomi.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di esistenza di un pregresso accordo contrattuale, ma la censura è stata giudicata inammissibile.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione all'autonomia negoziale e alla dedotta esistenza di un diverso accordo, senza accoglimento.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo sul piano interpretativo, ma senza una critica ammissibile alla sentenza impugnata.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo, senza che fosse adeguatamente spiegata la violazione.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di efficacia vincolante del contratto.

  • art. 1374 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo con riferimento all'integrazione del contratto.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma la censura non è stata ritenuta ammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la corte d'appello aveva ritenuto assolto l'onere attoreo e la censura sul punto è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la doglianza non è risultata intelligibile.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta violazione non è stata proposta secondo i criteri richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 116 c.p.c.

    La dedotta violazione non è stata proposta secondo i criteri richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il motivo è stato giudicato non autosufficiente perché non indicava dove e quando il fatto decisivo dedotto fosse stato introdotto nel giudizio di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Base formale del primo motivo, respinto come manifestamente infondato.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Base formale del secondo motivo, dichiarato inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La censura di omesso esame è stata prospettata, ma ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nella fase decisoria cartolare emergenziale, il momento rilevante ai fini dell'immutabilità del giudice d'appello è l'udienza fissata per la trattazione/decisione, non il preventivo deposito delle note scritte che la sostituiscono.
  • La sostituzione del relatore all'interno del collegio, prima dell'assegnazione della causa a sentenza, non integra di per sé violazione del principio di immutabilità del giudice, se il collegio decidente è quello correttamente insediato alla data della decisione.
  • In azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., l'attore deve provare l'avvenuto pagamento e la mancanza di una valida causa giustificativa; il convenuto che invochi una diversa causa del pagamento deve allegarla e dimostrarla in modo specifico.
  • In sede di legittimità, le censure che si risolvono nella diversa valutazione del materiale istruttorio o nella mera contrapposizione a quanto deciso dai giudici di merito sono inammissibili se non sono formulate con specifica indicazione delle norme violate, del contenuto della violazione e del luogo processuale in cui i fatti decisivi sono stati dedotti.
  • Il motivo che denunci omesso esame di un fatto decisivo deve rispettare il requisito di autosufficienza, indicando puntualmente il fatto, la sua decisività e la sua avvenuta deduzione nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione commercialeInadempimentoMora
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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