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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00124/2023 del 04/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 oltre rimborso forfettario, esborsi e accessori di legge. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

I ricorrenti avevano agito in relazione a due operazioni di acquisto di obbligazioni argentine: per il primo titolo chiedevano la risoluzione per inadempimento dell'intermediario, la restituzione delle somme investite e il risarcimento dei danni, deducendo di non essere stati adeguatamente informati sui rischi; per il secondo titolo chiedevano la nullità oppure la risoluzione per inadempimento e il risarcimento, sostenendo anche per questa operazione la violazione degli obblighi informativi. La Corte di appello, in sede di rinvio, aveva accolto la domanda solo sul primo acquisto e l'aveva rigettata sul secondo, ritenendo per quest'ultimo provata l'avvenuta informazione sull'inadeguatezza dell'operazione e la successiva autorizzazione scritta dei clienti. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione e violazione degli artt. 21 t.u.f. e 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522/1998, sostenendo che la mera doppia sottoscrizione del modulo standardizzato non bastasse ad assolvere gli obblighi informativi e che la banca non avesse avvertito dell'imminente default dell'emittente; con il secondo motivo hanno denunciato violazione dell'art. 1469 bis, secondo comma, n. 18, c.c., degli artt. 21 ss. t.u.f. e degli artt. 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522/1998, lamentando che la Corte territoriale avesse attribuito valore decisivo a una formula prestampata di avvenuta informazione, qualificata come clausola di stile. La Cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili: il primo perché il vizio motivazionale dedotto non era più ammissibile nel testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. applicabile ratione temporis e perché la censura difettava di specificità quanto all'allegazione del mancato avvertimento sul default; il secondo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sulla sola formula prestampata, ma sulla dichiarazione dei clienti di voler dare esecuzione all'operazione pur dopo un espresso avvertimento di inadeguatezza.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Nel testo applicabile ratione temporis non è più deducibile il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione come motivo di legittimità.

  • art. 21 t.u.f.

    Richiamato dai ricorrenti quale base degli obblighi informativi dell'intermediario nei confronti dell'investitore.

  • artt. 28 e 29 Reg. Consob 1° luglio 1998, n. 11522

    L'obbligo informativo dell'intermediario sulle operazioni inadeguate è assolto se, valutati gli elementi disponibili, l'intermediario fornisce una reale spiegazione dell'inadeguatezza e il cliente autorizza l'esecuzione per iscritto o su supporto equivalente con riferimento alle avvertenze ricevute.

  • art. 1469 bis, secondo comma, n. 18, c.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla clausola prestampata; la Corte non ha accolto la censura perché non confutava la reale ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 21 ss. t.u.f.

    Indica il quadro normativo degli obblighi di correttezza e informazione dell'intermediario finanziario.

  • art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998

    Disciplina l'informativa e la valutazione di adeguatezza dell'operazione finanziaria.

  • art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998

    L'intermediario deve avvertire l'investitore dell'inadeguatezza e, in caso di contestazione, gli compete provare di aver fornito le informazioni dovute.

  • Cass. Sez. Un. 7 aprile 2014, n. 8053

    Richiamata per affermare l'inammissibilità della denuncia del vecchio vizio di motivazione alla luce della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • Cass. 27 ottobre 2020, n. 23570

    Richiamata per il principio secondo cui, nelle operazioni inadeguate, l'obbligo informativo si considera assolto solo in presenza di effettiva spiegazione dell'inadeguatezza e autorizzazione scritta del cliente.

  • Cass. 22 ottobre 2020, n. 23131

    Richiamata nel medesimo senso sulla prova dell'avvenuto adempimento degli obblighi informativi dell'intermediario.

  • Cass. 24 aprile 2018, n. 10111

    Richiamata nel medesimo senso sulla prova dell'informazione resa al cliente in operazioni inadeguate.

  • Cass. 21 novembre 2017, n. 27568

    Richiamata per il principio di specificità del ricorso e per l'onere di indicare l'atto processuale in cui la circostanza di fatto è stata allegata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è più deducibile, nel regime dell'art. 360, n. 5, c.p.c. successivo alla riforma del 2012, il vizio di motivazione articolato nei termini di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.
  • In materia di servizi di investimento, quando l'operazione sia inadeguata, l'intermediario adempie agli obblighi informativi solo se fornisce una spiegazione effettiva e specifica delle ragioni dell'inadeguatezza e il cliente autorizza l'operazione per iscritto o con supporto equivalente, con espresso richiamo alle avvertenze ricevute.
  • La mera sottoscrizione di moduli standardizzati o di formule prestampate non è di per sé decisiva; occorre verificare se vi sia stata una reale informazione sull'inadeguatezza dell'investimento e una successiva autorizzazione consapevole del cliente.
  • Chi denuncia in cassazione un fatto decisivo omesso dal giudice di merito deve indicare in modo specifico dove quel fatto sia stato dedotto nel giudizio precedente, altrimenti la censura è inammissibile.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a censurare un argomento non decisivo o meramente accessorio.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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