Sentenza n. 1262/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento della Determinazione n° 1112 del 25/06/2024 motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi ex art. 14 quater L. 241/1990 in forma ed in modalità asincrona - PAS SOLE SRL emessa dall’Ufficio SUAP 2.1 della Città di Enna - Area 2 - Tecnica Programmazione Urbanistica Servizi Pubblici Locali - e di ogni altro Atto e/o Parere ad essa sotteso, prodromico e necessario nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi: - parere corretto dell’Ufficio del Genio Civile di Enna Prot. N. 67654 del 28.05.2024; - parere Città di Enna Area 2 - Tecnica e Urbanistica - Servizio Ambiente Prot. N. 0032536 del 13.06.2024; - parere Città di Enna Area 2 - Tecnica e Urbanistica Prot. N. 0032727 del 14.06.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione comunale di conclusione positiva della conferenza di servizi relativa a una PAS per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 1.500 kW e opere connesse, nonché pareri presupposti, incluso il parere del Genio Civile
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione comunale conclusiva della conferenza di servizi e i pareri presupposti, deducendo: violazione dell’art. 6, comma 2, d.lgs. 28/2011, per mancata dimostrazione della disponibilità giuridica delle aree; violazione della disciplina relativa agli impianti da fonti rinnovabili in zona agricola; eccesso di potere per irragionevolezza, incoerenza, difetto di motivazione e di istruttoria in relazione alla proprietà della particella interessata e agli effetti dell’impianto; violazione della disciplina europea sugli habitat e rischio di danni ambientali; sviamento e mancato bilanciamento tra interesse alla realizzazione dell’impianto, diritto di proprietà e vocazione agricola dei luoghi; violazione dell’art. 3 l. 241/1990, dell’art. 1 l. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., anche per mancato accesso agli atti e mancata considerazione delle osservazioni del privato. La società controinteressata ha eccepito la tardività del deposito del ricorso, soggetto al rito abbreviato ex art. 119 c.p.a. per la presenza di una procedura espropriativa, nonché l’inammissibilità delle censure rivolte al parere del Genio Civile per mancata notificazione all’amministrazione emanante. Ha inoltre dedotto la sopravvenuta carenza di interesse quanto alla particella del ricorrente, a seguito della dichiarazione di pubblica utilità e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio non impugnate.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività del deposito. La notifica era stata effettuata il 21 settembre 2024, mentre il ricorso era stato depositato il 17 ottobre 2024, oltre il termine dimezzato di quindici giorni previsto dall’art. 119, commi 1, lett. f), e 2, c.p.a. Il rito abbreviato è stato ritenuto applicabile perché il progetto comprendeva opere di connessione da realizzare su terreno altrui e, quindi, comportava l’attivazione di una procedura espropriativa; la presenza anche di domande soggette al rito ordinario non escludeva l’applicazione del rito speciale. Il Collegio ha inoltre rilevato che le censure rivolte al parere del Genio Civile erano inammissibili per mancata notificazione del ricorso all’amministrazione emanante. La parte relativa all’illegittima localizzazione delle opere sulla particella del ricorrente è stata comunque ritenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il decreto regionale non impugnato aveva dichiarato la pubblica utilità delle opere e apposto il vincolo preordinato all’esproprio. Nel merito, quanto alla determinazione comunale, il ricorso è stato ritenuto infondato: la disponibilità giuridica delle aree risultava comprovata dal contratto preliminare relativo alla particella 34, dal piano particellare e dall’avvio del procedimento espropriativo per la particella 4; il divieto introdotto dal d.l. 63/2024 non era applicabile perché la procedura era già stata avviata prima dell’entrata in vigore del decreto; non risultava la collocazione dell’impianto in aree Natura 2000 o ZPS e il rischio di contaminazione da piombo o cadmio non era stato provato; la determinazione era adeguatamente motivata mediante rinvio ai pareri e agli atti di assenso acquisiti in conferenza di servizi. Le spese sono state compensate per la natura interpretativa e la parziale novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a.
provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità
Il rito abbreviato si applica ai ricorsi relativi a procedure di occupazione o espropriazione anche quando l’espropriazione è funzionale alla realizzazione di opere connesse a un impianto da fonti rinnovabili.
tutti i termini processuali ordinari
Per i giudizi soggetti al rito abbreviato sono dimezzati i termini processuali ordinari, incluso il termine per il deposito del ricorso, salvo le eccezioni previste dalla disposizione.
Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV
La regola generale sul rito ordinario non impedisce l’applicazione del rito speciale previsto dall’art. 119 c.p.a. alle domande connesse soggette a rito abbreviato.
Disciplina la procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili; nel caso concreto la procedura era stata avviata prima dell’entrata in vigore del decreto-legge sopravvenuto.
art. 12, comma 1, d.lgs. 387/2003
Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti
La dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza costituisce il presupposto per l’espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dell’impianto e delle opere connesse.
art. 3 DPRS n. 48/2012
La disponibilità giuridica dei suoli di cui al comma 5 è comprovata da: 1) atti negoziali inter vivos o mortis causa ad effetti reali e obbligatori [...] 3) piano particellare, elenco delle ditte, copia delle comunicazioni ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento
La disponibilità giuridica dei suoli può essere comprovata, oltre che da atti negoziali, mediante piano particellare e documentazione attestante l’avvio del procedimento espropriativo nei confronti dei proprietari interessati.
art. 5, d.l. 63/2024, convertito dalla l. 101/2024
Le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi della normativa previgente
Le limitazioni introdotte per gli impianti fotovoltaici a terra in area agricola non si applicano alle procedure abilitative, autorizzatorie o ambientali già avviate alla data di entrata in vigore del decreto.
Regolano le comunicazioni di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e per l’approvazione del progetto comportante la dichiarazione di pubblica utilità.
È stato richiamato per la comunicazione al proprietario dell’intervenuta dichiarazione di pubblica utilità e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
La determinazione comunale è stata ritenuta sufficientemente motivata mediante rinvio ai pareri, nulla osta e atti di assenso acquisiti nella conferenza di servizi.
Massime di principio
- Quando un progetto per impianti alimentati da fonti rinnovabili comprende opere connesse da realizzare su beni immobili di proprietà di terzi e richiede l’attivazione di una procedura espropriativa, il ricorso contro i provvedimenti relativi al progetto e alle opere connesse è soggetto al rito abbreviato ex art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a.; il termine per il deposito del ricorso è pertanto dimezzato ai sensi del comma 2.
- In presenza di domande connesse soggette, rispettivamente, al rito ordinario e al rito abbreviato, prevale il rito speciale previsto dall’art. 119 c.p.a., in quanto disciplina espressamente contenuta nel Titolo V del Libro IV del codice del processo amministrativo.
- La mancata notificazione del ricorso all’amministrazione che ha emanato un parere autonomamente impugnato determina l’inammissibilità delle censure rivolte contro quel parere.
- L’interesse a contestare la localizzazione di opere su un fondo privato viene meno quando, nelle more del giudizio, un provvedimento non impugnato dichiara la pubblica utilità delle opere e appone il vincolo preordinato all’esproprio sul fondo, poiché l’eventuale annullamento dell’atto presupposto non arrecherebbe al ricorrente un’utilità concreta e attuale.
- La disponibilità giuridica dei suoli necessaria per una procedura abilitativa relativa a impianti da fonti rinnovabili può risultare, per le aree di terzi interessate dalle opere connesse, dalla documentazione relativa all’avvio del procedimento espropriativo, unitamente al piano particellare e alle comunicazioni previste dalla disciplina applicabile.
- Le limitazioni sopravvenute alla realizzazione di impianti fotovoltaici in area agricola non si applicano alle procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, quando quest’ultima prevede espressamente la conclusione secondo la normativa previgente.
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