Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19766/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria recuperava IRES, IRAP e IVA per l'anno 2012 nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, dopo aver disconosciuto i benefici fiscali di cui alla L. n. 398 del 1991. Il disconoscimento era fondato sull'assunto che il legale rappresentante dell'associazione avesse assunto la medesima carica anche in altre associazioni sportive dilettantistiche operanti nella stessa disciplina del calcio. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato accolto; in appello l'amministrazione insisteva per la legittimità del recupero e per la responsabilità del soggetto che aveva rivestito la carica. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 90, comma 18-bis, L. n. 289 del 2002 e della L. n. 398 del 1991, sostenendo che il divieto di cumulo della stessa carica operasse quando le associazioni sportive fossero affiliate alla medesima disciplina riconosciuta dal CONI, anche se presso enti di promozione sportiva diversi, e censurando l'interpretazione della CTR che aveva letto il riferimento a 'un ente' come se implicasse un ente unico; 2) violazione delle norme sulla motivazione della sentenza e sul processo tributario, per avere la CTR ritenuto assorbito il motivo d'appello relativo alla responsabilità del soggetto ex art. 38 c.c., con motivazione ritenuta contraddittoria e apparente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. In via preliminare ha ritenuto ammissibile il controricorso del contribuente, nonostante un primo deposito telematico fosse stato rifiutato per un errore del sistema, perché il deposito iniziale era tempestivo e il nuovo deposito era stato effettuato immediatamente, con pieno raggiungimento dello scopo dell'atto. Nel merito, però, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità: la ricorrente non aveva riportato nel ricorso il contenuto dell'avviso di accertamento e degli altri documenti necessari a comprendere appieno i presupposti del recupero e le ragioni della ripresa. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, perché la decisione di appello aveva comunque confermato l'accoglimento del motivo principale relativo all'illegittimo disconoscimento dei benefici fiscali, con conseguente venir meno del recupero d'imposta. L'Agenzia è stata condannata alle spese in favore del controricorrente costituito.

Norme richiamate

  • art. 90, comma 18-bis, L. n. 289 del 2002

    divieto per gli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche

    La Corte non entra nel merito dell'interpretazione sostanziale perché dichiara inammissibile il motivo; emerge però che la censura dell'Agenzia riguardava la lettura della CTR sul significato di 'un ente' nel divieto di cumulo delle cariche.

  • L. n. 398 del 1991

    Richiamata come disciplina dei benefici fiscali disconosciuti dall'amministrazione finanziaria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    Norma invocata a fondamento del primo motivo di ricorso per cassazione, relativo a violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

    Norma invocata a fondamento del secondo motivo per asserita nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.

  • art. 132, comma 4, cod. proc. civ.

    Richiamato dalla ricorrente per censurare la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 36, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al requisito della motivazione nel processo tributario.

  • art. 38 cod. civ.

    Richiamato nel motivo d'appello sulla responsabilità personale del soggetto che aveva agito per l'associazione estinta.

  • art. 370 cod. proc. civ.

    Richiamato dalla Corte per affermare la tempestività del controricorso e la sua ammissibilità nonostante il rifiuto tecnico del primo deposito.

  • art. 156, comma 3, cod. proc. civ.

    Utilizzato per affermare che il deposito telematico non produce invalidità quando è raggiunto il suo scopo.

Massime di principio

  • Nel deposito telematico, un rifiuto tecnico del primo invio non comporta inammissibilità o decadenza se l'atto è stato inizialmente depositato tempestivamente e la parte provvede senza ritardo a rinnovare il deposito; rileva il principio del raggiungimento dello scopo dell'atto.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: quando si censura un avviso di accertamento o la ricostruzione dei fatti fiscali, occorre riportare nel ricorso il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti, in modo da rendere comprensibili i presupposti della pretesa e della doglianza.
  • È inammissibile la censura che difetta di interesse quando la decisione impugnata ha comunque mantenuto ferma la statuizione favorevole sulla questione decisiva, rendendo irrilevante la doglianza ulteriore sul profilo assorbito.
  • Il giudizio di legittimità non consente di supplire con ricostruzioni esterne alle carenze del ricorso: la verifica della violazione di legge presuppone che il contenuto degli atti rilevanti sia puntualmente trascritto o specificamente indicato.
  • L'interesse a impugnare va valutato in relazione all'utilità concreta e attuale derivante dalla riforma della sentenza; se l'accoglimento del motivo non inciderebbe sull'esito complessivo della lite, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImputazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.