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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25187/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento riguardava una sentenza di applicazione della pena resa dal Tribunale di Milano per reati urbanistici, paesaggistici e contro il patrimonio culturale, indicati come violazioni degli artt. 44 D.P.R. 380/2001, 169 D.Lgs. 42/2004 e 518-duodecies c.p. I ricorrenti hanno dedotto un unico motivo, lamentando l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la violazione dell'art. 81, comma 1, c.p., assumendo che non ricorresse un concorso formale tra reati perché i fatti non sarebbero stati espressione di un'unica azione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, osservando che la sentenza impugnata aveva correttamente individuato un'unica azione che si traduceva in plurime violazioni di fattispecie penali, coinvolgendo sia profili edilizi sia beni tutelati dalle norme richiamate. Inoltre, la censura non indicava né deduceva quale diverso e più favorevole effetto sarebbe derivato dall'eventuale configurazione del medesimo disegno criminoso in luogo del concorso formale, sicché difettava anche l'interesse a ricorrere. I ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza ex art. 444 e ss. cod. proc. pen.

    la decisione impugnata era una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 81, comma 1, c.p.

    violazione dell’art. 81 comma 1 cod. pen.

    la Corte ribadisce che la corretta individuazione di un'unica azione può integrare plurime violazioni di fattispecie penali e quindi il concorso formale.

  • art. 44 D.P.R. 380/2001

    norma incriminatrice richiamata tra i reati oggetto della sentenza di patteggiamento.

  • art. 169 D.Lgs. 42/2004

    norma incriminatrice richiamata tra i reati oggetto della sentenza di patteggiamento.

  • art. 518-duodecies c.p.

    norma incriminatrice richiamata tra i reati oggetto della sentenza di patteggiamento.

  • art. 616 c.p.p.

    la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende è coerente con la declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando un unico comportamento materiale realizza più fattispecie incriminatrici, il concorso formale è configurabile anche se le violazioni attengono a interessi diversi tutelati da norme differenti.
  • La doglianza sulla qualificazione del rapporto tra reati è inammissibile se non spiega quale concreto e più favorevole effetto giuridico deriverebbe dalla diversa configurazione prospettata, poiché manca in tal caso l'interesse a ricorrere.
  • Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento, la censura deve misurarsi con la concreta utilità della modifica richiesta; in difetto di una ricaduta favorevole sulla posizione dell'imputato, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniAbuso edilizioFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati ediliziReati contro la fede pubblica
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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