Cassazione Penale, Ordinanza n. 24918/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per danneggiamento e lesioni, deducendo con il primo motivo un vizio di motivazione fondato sulla asserita erronea valutazione delle risultanze probatorie. In sostanza, ha riproposto censure già svolte in appello, sostenendo una diversa lettura delle prove e contestando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Con il secondo motivo ha censurato la quantificazione del trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la pena sarebbe stata determinata oltre il minimo edittale senza adeguata motivazione. La parte civile ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché meramente reiterativo di doglianze già esaminate e disattese in appello, senza indicare specifici travisamenti decisivi delle prove e mirando solo a ottenere una diversa valutazione del compendio istruttorio, estranea al giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che la sentenza di merito era sorretta da motivazione adeguata, fondata sulle dichiarazioni della persona offesa e sulla certificazione medica compatibile con le lesioni contestate. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p., e il diniego delle attenuanti generiche era motivato in modo sufficiente con riferimento alla gravità del contesto, alla particolare aggressività dell'imputato e all'assenza di elementi positivi. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 2.451,80 oltre accessori.
Norme richiamate
richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena
richiamato come criterio per la commisurazione della pena e la valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato
richiamato implicitamente con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego deve essere motivato sui dati ritenuti decisivi
non citato espressamente nel testo trascritto, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile per doglianze non consentite in sede di legittimità
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del fatto e delle prove, se la censura si risolve nella mera riproposizione delle doglianze già esaminate e motivate in appello.
- Per dedurre utilmente un vizio di motivazione occorre indicare specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali; non basta prospettare una diversa lettura delle prove.
- La sentenza di condanna per lesioni può essere adeguatamente sorretta dalle dichiarazioni della persona offesa quando esse trovino riscontro in un certificato medico frutto di accertamento diretto, redatto in epoca prossima ai fatti e compatibile con le lesioni descritte.
- La determinazione della pena, compresa la scelta della pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover analizzare analiticamente tutte le circostanze favorevoli dedotte dalle parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24917/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24919/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24920/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24921/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24922/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24923/2026 del 03/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →