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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24920/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la questione poteva essere riconosciuta anche in relazione al fatto contestato. Con il secondo motivo ha censurato il giudizio di responsabilità per ricettazione, contestando la valutazione della prova circa la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni e l'affermazione dell'elemento soggettivo. Con il terzo motivo ha chiesto la riqualificazione del fatto nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 707 c.p., ritenendo non corretta la qualificazione giuridica operata nei gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non proponibile in legittimità perché la questione dell'art. 131-bis c.p. era già deducibile in appello, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2020, ma non era stata effettivamente proposta nei termini richiesti; inoltre la sua immediata rilevabilità d'ufficio in cassazione richiede che i presupposti siano ricavabili dagli atti senza ulteriori accertamenti, condizione non presente. Il secondo motivo è stato giudicato generico e aspecifico, perché rivolto solo a una diversa lettura del fatto senza confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato il numero delle borse contraffatte e l'assenza di documenti sulla legittima provenienza. Il terzo motivo è stato dichiarato non deducibile in cassazione perché la questione della riqualificazione in art. 707 c.p. non risultava essere stata previamente devoluta in appello. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta in cassazione se la questione era già proponibile in appello ma non è stata tempestivamente devoluta; la rilevabilità d'ufficio in legittimità è ammessa solo se i presupposti risultano immediatamente dagli atti senza ulteriori accertamenti.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Preclude la deduzione in cassazione di questioni che potevano essere devolute in appello e non lo sono state, salvo specifiche eccezioni.

  • art. 707 c.p.

    La richiesta di riqualificazione del fatto in questa contravvenzione non è esaminabile in cassazione se non è stata previamente prospettata come motivo di appello.

  • art. 648 c.p.

    La sentenza presuppone la contestazione e la conferma di responsabilità per ricettazione, valorizzando ai fini del dolo indizi fattuali quali il numero dei beni contraffatti e l'assenza di documentazione sulla lecita provenienza.

  • Corte cost. n. 156 del 2020

    Ha reso applicabile l'art. 131-bis c.p. anche all'ipotesi lieve del delitto di ricettazione, rendendo la relativa questione deducibile nei giudizi di merito successivi alla pubblicazione della decisione.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere tempestivamente dedotta nel giudizio di merito; se la questione era già proponibile in appello e non è stata sollevata, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
  • L'immediata rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità della particolare tenuità del fatto è possibile solo quando i presupposti applicativi emergano in modo diretto e completo dagli atti, senza necessità di ulteriori valutazioni fattuali.
  • Il motivo di ricorso per cassazione contro la motivazione sulla responsabilità è inammissibile se si risolve in una mera rivalutazione del fatto o in censure apodittiche, senza un confronto specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La riqualificazione giuridica del fatto non può essere richiesta per la prima volta in cassazione quando non sia stata previamente devoluta al giudice di appello, neppure se richiamata in modo generico nei motivi di gravame.
  • Nella ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto da indici fattuali sintomatici, come la consistenza quantitativa dei beni e l'assenza di elementi documentali attestanti la legittima provenienza.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in scrittura privataImpugnazioniCause di non punibilitàRicettazione
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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