Cassazione Penale, Ordinanza n. 24921/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che l'aveva ritenuta responsabile del reato di invasione di terreni o edifici per la permanenza arbitraria in un immobile di proprietà comunale. Con il primo motivo ha dedotto mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente confutato le censure già svolte in appello e che il quadro probatorio sarebbe stato mal valutato. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, assumendo che la motivazione della Corte di merito fosse illogica. Con il terzo motivo ha contestato la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, lamentando un vizio motivazionale nella prognosi negativa formulata dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e non specifico, perché non confrontato con la reale motivazione della sentenza impugnata e risolto in una richiesta di rilettura del materiale probatorio. Ha ritenuto il secondo motivo parimenti generico e non consentito in sede di legittimità, osservando che la Corte di appello aveva escluso lo stato di necessità in ragione della protrazione pluriennale dell'occupazione abusiva. Ha infine giudicato manifestamente infondato il terzo motivo, perché la diniego della sospensione condizionale si fondava su una prognosi sfavorevole logicamente motivata, desunta dalla particolare intensità del dolo, dalla durata della condotta e dall'assenza di resipiscenza. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice contestata per l'invasione arbitraria e la permanenza senza titolo nell'immobile comunale.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
la mancanza di specificità del motivo di ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
richiamato implicitamente come causa di giustificazione dello stato di necessità, esclusa in fatto e in diritto per la durata pluriennale della condotta.
richiamato implicitamente in relazione alla sospensione condizionale della pena, negata per prognosi sfavorevole.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a denunciare in modo generico vizi motivazionali senza una concreta correlazione con le ragioni della decisione impugnata e senza indicare specificamente quali censure d'appello siano rimaste inevase.
- La denuncia di vizio di motivazione non può risolversi in una mera proposta di lettura alternativa del materiale probatorio, perché in sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito.
- La causa di giustificazione dello stato di necessità non è riconoscibile quando la condotta antigiuridica si presenti come protratta per lungo tempo, in modo incompatibile con la logica dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo quando il giudice di merito formuli una prognosi sfavorevole sulla futura astensione dal reato fondata su elementi concreti della personalità e sulla particolare intensità del dolo, non essendo sufficiente lamentare un diverso apprezzamento della gravità del fatto.
- La specificità del motivo di ricorso esige un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
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