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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24917/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse non deducibile in sede di legittimità perché non previamente devoluto in appello, oltre che privo di specificità per mancata correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo relativo alla violazione dell'art. 133 c.p. nella determinazione della pena. La censura, tuttavia, non era stata previamente proposta con l'atto di appello e, inoltre, risultava generica perché non indicava in modo specifico il nesso tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso. La Corte di cassazione ha anche rilevato che la Corte territoriale, pur non essendo stata formalmente investita del punto, aveva comunque valutato la congruità della pena inflitta dal primo giudice, ritenendola adeguata alle finalità retributive e preventive, nell'esercizio del potere officioso di cui all'art. 597, comma 5, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come norma invocata dal ricorrente per contestare la determinazione della pena; la censura non è stata ritenuta ammissibile in cassazione.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La questione non può essere dedotta in cassazione se non è stata previamente proposta come motivo di appello, a pena di inammissibilità.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo, anche per difetto di correlazione con la decisione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 597, comma 5, c.p.p.

    La Corte territoriale può esercitare d'ufficio il potere di valutare la congruità della pena, anche in assenza di specifica devoluzione del punto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile un vizio non previamente devoluto con l'atto di appello, quando la legge esiga la previa contestazione a pena di inammissibilità.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è specifico solo se si confronta effettivamente con le ragioni della sentenza impugnata: la mera riproposizione di una doglianza astratta o generica non è sufficiente.
  • La mancanza di correlazione tra i motivi di impugnazione e la motivazione della sentenza integra difetto di specificità e conduce all'inammissibilità del ricorso.
  • In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice d'appello può valutare d'ufficio la congruità della pena, anche quando la questione non sia stata formalmente devoluta, nei limiti previsti dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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