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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24922/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi aspecifici e, comunque, manifestamente infondati. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per invasione di terreni o edifici. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando: il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità; la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; in generale, una presunta carenza motivazionale della decisione di merito. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano formulate in modo generico e non specifico, sostanzialmente sovrapponendosi ai motivi di appello e proponendo una lettura alternativa delle prove senza confrontarsi con la motivazione impugnata. Nel merito delle doglianze, ha ritenuto corretta l'esclusione dello stato di necessità, perché nel caso concreto non risultava un pericolo attuale, immanente, circoscritto nel tempo e nello spazio, ma soltanto un disagio abitativo. Ha inoltre ritenuto infondata la censura sulla prescrizione, richiamando il principio per cui l'invasione di edifici ha natura permanente e il termine decorre dalla cessazione dell'occupazione, evento non verificatosi.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    È la fattispecie contestata di invasione di terreni o edifici; la Corte ne ribadisce la natura permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo.

  • art. 591, comma 1 lett. c), c.p.p.

    L'aspecificità del ricorso, per mancanza di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata e per mera riproposizione dei motivi di appello, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 54 c.p.

    La causa di giustificazione dello stato di necessità è riconoscibile solo in presenza di un pericolo attuale, immanente, individuato e circoscritto; non basta un mero disagio abitativo.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre le censure già svolte in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • L'aspecificità del motivo ricorre non solo quando la doglianza è generica o indeterminata, ma anche quando manca la necessaria correlazione tra le ragioni della decisione e quelle dell'impugnazione.
  • La causa di giustificazione dello stato di necessità presuppone un pericolo attuale e concreto per l'integrità fisica, non essendo sufficiente una situazione di disagio abitativo o di bisogno abitativo in astratto.
  • Nel delitto di invasione di terreni o edifici, la permanenza del reato si protrae finché continua l'occupazione e il termine di prescrizione decorre solo dalla cessazione dell'occupazione, spontanea o coattiva.
  • Quando il fatto integra una permanenza non cessata, la deduzione della prescrizione è manifestamente infondata se non risulta il rilascio dell'immobile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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