Cassazione Penale, Ordinanza n. 24919/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Non sono ricostruibili dal testo i capi di merito della sentenza impugnata né il contenuto delle doglianze esaminate.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il testo disponibile contiene soltanto l'intestazione minima del provvedimento di legittimità e il dispositivo finale. Risulta che un soggetto, identificato solo come nato ad Andria il 09/02/1965, ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello di Bari del 06/06/2025. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal frammento fornito non emergono il fatto storico, il titolo di reato, i motivi specifici del ricorso né l'eventuale posizione della parte resistente in modo puntuale.
Massime di principio
- In assenza del testo motivazionale della sentenza, non è possibile ricavare principi di diritto specifici oltre alla regola processuale per cui un ricorso inammissibile comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando il provvedimento di legittimità si limita al solo dispositivo di inammissibilità, non è possibile inferire i presupposti sostanziali della decisione di merito o i motivi specifici del ricorso senza ulteriori dati testuali.
Come è indicizzato
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