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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19052/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il Tribunale aveva ammesso al passivo fallimentare, solo in parte, il credito vantato in relazione a un contratto di leasing immobiliare, escludendo il residuo importo richiesto. La parte poi ricorrente per cassazione ha censurato il decreto deducendo: 1) falsa applicazione degli artt. 1526 c.c. e 72-quater l.fall., sostenendo che, per gli effetti della risoluzione del leasing, dovesse applicarsi la disciplina speciale del leasing finanziario e non quella della vendita con riserva di proprietà; 2) violazione dell’art. 72-quater l.fall., per non avere il Tribunale riconosciuto la possibilità di insinuare al passivo anche i canoni a scadere, attualizzati, con detrazione del ricavato dalla vendita o riallocazione del bene restituito; 3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel rigetto dell’istanza di rivendica dell’immobile. Nel corso del giudizio di cassazione è stato inoltre depositato un intervento volontario adesivo della società originaria di leasing, dichiarato inammissibile perché il diritto controverso era stato nel frattempo ceduto e il ricorso era stato proposto dalla cessionaria del credito.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei tre motivi perché la ricorrente ha depositato successivamente atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del processo di cassazione ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c. La Corte ha escluso qualsiasi provvedimento sulle spese per mancanza di attività difensiva della resistente e ha precisato che, proprio per l’estinzione del giudizio, non si applica l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    richiamato come base dell’opposizione allo stato passivo decisa dal Tribunale

  • art. 93 l.fall.

    citato come norma del procedimento di insinuazione al passivo cui aveva partecipato la società originaria

  • art. 99 l.fall.

    citato in relazione all’opposizione allo stato passivo

  • art. 1526 c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma erroneamente applicata dal Tribunale in luogo della disciplina speciale del leasing

  • art. 72-quater l.fall.

    indicato dal ricorrente come disciplina cogente applicabile agli effetti della risoluzione del leasing e all’insinuazione al passivo per canoni attualizzati

  • art. 1, comma 78, L. 208/2015

    richiamato dal ricorrente quale intervento normativo applicabile anche ai leasing anteriori

  • art. 1, commi 136-140, L. 124/2017

    richiamato dal ricorrente quale disciplina sopravvenuta applicabile anche ai contratti precedenti

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio motivazionale dedotto nel terzo motivo

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro della violazione di legge dedotta nel secondo motivo

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    norma posta a fondamento della declaratoria di estinzione per rinuncia al ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha escluso la debenza dell’ulteriore contributo unificato in caso di estinzione del giudizio

  • Cass. 25423/2019

    citata a sostegno del principio sull’inammissibilità dell’intervento del terzo in cassazione

  • Cass. 33444/2018

    citata a sostegno del principio sull’inammissibilità dell’intervento del terzo in cassazione

  • Cass. 11638/2016

    citata a sostegno del principio sull’inammissibilità dell’intervento del terzo in cassazione

  • Cass. 6774/2022

    citata per l’eccezione relativa al successore a titolo particolare quando la costituzione del dante causa non abbia riguardato il diritto ceduto

  • Cass. 25485/2018

    citata per escludere l’applicabilità dell’ulteriore contributo unificato in caso di estinzione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile l’intervento volontario di un terzo che non abbia partecipato alle precedenti fasi di merito, salvo l’ipotesi del successore a titolo particolare nel diritto controverso e nei limiti in cui ricorrano le condizioni indicate dalla giurisprudenza consolidata.
  • Se, nel corso del giudizio di cassazione, il ricorrente rinuncia validamente al ricorso con procura speciale, il processo si estingue ai sensi dell’art. 391 c.p.c., senza decisione sui motivi di ricorso.
  • L’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia esclude sia la pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva della controparte, sia l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione non vittoriosa.
  • Nelle controversie sul leasing in sede fallimentare, il tema dell’individuazione della disciplina applicabile agli effetti della risoluzione e dell’insinuazione al passivo può coinvolgere il rapporto tra la disciplina codicistica dell’art. 1526 c.c. e la disciplina speciale dell’art. 72-quater l.fall., ma nel caso concreto la Corte non si è pronunciata nel merito per intervenuta rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLeasingImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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