Cassazione Civile, Ordinanza n. 19052/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il Tribunale aveva ammesso al passivo fallimentare, solo in parte, il credito vantato in relazione a un contratto di leasing immobiliare, escludendo il residuo importo richiesto. La parte poi ricorrente per cassazione ha censurato il decreto deducendo: 1) falsa applicazione degli artt. 1526 c.c. e 72-quater l.fall., sostenendo che, per gli effetti della risoluzione del leasing, dovesse applicarsi la disciplina speciale del leasing finanziario e non quella della vendita con riserva di proprietà; 2) violazione dell’art. 72-quater l.fall., per non avere il Tribunale riconosciuto la possibilità di insinuare al passivo anche i canoni a scadere, attualizzati, con detrazione del ricavato dalla vendita o riallocazione del bene restituito; 3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel rigetto dell’istanza di rivendica dell’immobile. Nel corso del giudizio di cassazione è stato inoltre depositato un intervento volontario adesivo della società originaria di leasing, dichiarato inammissibile perché il diritto controverso era stato nel frattempo ceduto e il ricorso era stato proposto dalla cessionaria del credito.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei tre motivi perché la ricorrente ha depositato successivamente atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del processo di cassazione ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c. La Corte ha escluso qualsiasi provvedimento sulle spese per mancanza di attività difensiva della resistente e ha precisato che, proprio per l’estinzione del giudizio, non si applica l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato come base dell’opposizione allo stato passivo decisa dal Tribunale
citato come norma del procedimento di insinuazione al passivo cui aveva partecipato la società originaria
citato in relazione all’opposizione allo stato passivo
richiamato dal ricorrente come norma erroneamente applicata dal Tribunale in luogo della disciplina speciale del leasing
indicato dal ricorrente come disciplina cogente applicabile agli effetti della risoluzione del leasing e all’insinuazione al passivo per canoni attualizzati
richiamato dal ricorrente quale intervento normativo applicabile anche ai leasing anteriori
art. 1, commi 136-140, L. 124/2017
richiamato dal ricorrente quale disciplina sopravvenuta applicabile anche ai contratti precedenti
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio motivazionale dedotto nel terzo motivo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro della violazione di legge dedotta nel secondo motivo
norma posta a fondamento della declaratoria di estinzione per rinuncia al ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso la debenza dell’ulteriore contributo unificato in caso di estinzione del giudizio
Cass. 25423/2019
citata a sostegno del principio sull’inammissibilità dell’intervento del terzo in cassazione
Cass. 33444/2018
citata a sostegno del principio sull’inammissibilità dell’intervento del terzo in cassazione
Cass. 11638/2016
citata a sostegno del principio sull’inammissibilità dell’intervento del terzo in cassazione
Cass. 6774/2022
citata per l’eccezione relativa al successore a titolo particolare quando la costituzione del dante causa non abbia riguardato il diritto ceduto
Cass. 25485/2018
citata per escludere l’applicabilità dell’ulteriore contributo unificato in caso di estinzione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile l’intervento volontario di un terzo che non abbia partecipato alle precedenti fasi di merito, salvo l’ipotesi del successore a titolo particolare nel diritto controverso e nei limiti in cui ricorrano le condizioni indicate dalla giurisprudenza consolidata.
- Se, nel corso del giudizio di cassazione, il ricorrente rinuncia validamente al ricorso con procura speciale, il processo si estingue ai sensi dell’art. 391 c.p.c., senza decisione sui motivi di ricorso.
- L’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia esclude sia la pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva della controparte, sia l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione non vittoriosa.
- Nelle controversie sul leasing in sede fallimentare, il tema dell’individuazione della disciplina applicabile agli effetti della risoluzione e dell’insinuazione al passivo può coinvolgere il rapporto tra la disciplina codicistica dell’art. 1526 c.c. e la disciplina speciale dell’art. 72-quater l.fall., ma nel caso concreto la Corte non si è pronunciata nel merito per intervenuta rinuncia.
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