Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21741/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate contestava, per l'anno d'imposta 1998, maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA in capo a un contribuente, assumendo l'utilizzo di operazioni inesistenti e irrogando le relative sanzioni con applicazione del cumulo giuridico ex art. 12 del d.lgs. 472/1997. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la CTR aveva poi accolto l'appello dell'Ufficio. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la CTR affermato che la decisione di primo grado non fosse un acritico recepimento degli esiti del giudizio penale; 2) motivazione apparente ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., perché la sentenza non spiegava realmente le ragioni della decisione e non consentiva di verificare il corretto giudizio "iuxta alligata et probata"; 3) violazione dell'art. 654 c.p.p., per asserito pedissequo recepimento delle risultanze del processo penale; 4) violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR aveva ritenuto non acquisibili documenti prodotti dall'Ufficio in appello, inclusi i processi verbali di constatazione; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe annullato una sanzione non impugnata. La Corte ha ritenuto fondati i motivi primo, secondo e quarto; ha dichiarato assorbiti il terzo e il quinto; ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso nei motivi 1, 2 e 4, ritenendo la motivazione della CTR non sufficientemente concreta e specifica e ravvisando l'errore nell'omesso esame della documentazione ritualmente prodotta in appello dall'Ufficio. Ha ritenuto assorbiti gli altri due motivi. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda tenendo conto della documentazione prodotta e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    testo novellato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134

    il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale"; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o un'anomalia motivazionale radicale.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    la motivazione apparente integra un vizio denunciabile quando la sentenza non consente di comprendere l'effettiva ratio decidendi.

  • art. 12 delle preleggi

    richiamato come criterio ermeneutico per leggere la novella dell'art. 360, n. 5 c.p.c. in chiave di riduzione del controllo di legittimità.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    chi deduce l'omesso esame deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua deduzione e la sua decisività.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato in relazione agli oneri di deposito e specificazione del fatto storico omesso.

  • art. 7 d.lgs. 546/1992

    la Corte precisa che il divieto/limite di acquisizione d'ufficio non impedisce al giudice di esaminare documenti ritualmente prodotti dalle parti in appello.

  • art. 32 d.lgs. 546/1992

    i documenti nuovi possono essere prodotti in appello entro il termine di decadenza previsto dalla norma, nel rispetto del contraddittorio.

  • art. 654 c.p.p.

    richiamato nel motivo assorbito relativo all'asserito recepimento del giudicato penale nel processo tributario.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per l'asserita ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione alle sanzioni e alla valutazione della documentazione.

  • art. 12 del d.lgs. 472/1997

    norma applicata dall'Ufficio per il cumulo giuridico delle sanzioni.

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 471/1997

    richiamato nel motivo assorbito relativo all'annullamento di una sanzione che si assumeva non impugnata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è oggi denunciabile solo nei limiti del "minimo costituzionale": non basta lamentare insufficienza o non condivisione della motivazione, ma occorre un'anomalia motivazionale radicale oppure l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Chi deduce l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare in modo puntuale il fatto storico, il dato da cui esso risulta, il momento della sua discussione processuale e la sua decisività; l'omesso esame di singoli elementi istruttori non basta se il fatto storico è stato comunque considerato.
  • Nel processo tributario è ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello, anche se preesistenti al primo grado e idonei ad ampliare il thema decidendum, purché la produzione avvenga entro i termini di legge e nel rispetto del contraddittorio.
  • Il giudice tributario non può limitarsi a formule astratte o a rinvii generici, ma deve esporre una motivazione concreta, specificamente correlata alle risultanze di causa e idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito.
  • Se una parte deduce che il giudice abbia omesso di esaminare documenti ritualmente prodotti, la censura è fondata quando la sentenza dia conto di non averli considerati per un erroneo presupposto di inammissibilità o di irrilevanza processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.